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DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  1-1-2000
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Art. 7

Programma straordinario di dismissione
di beni immobiliari
1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
c) a definire uno schema - tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;
d) ad individuare tramite procedura competitiva il soggetto disponibile ad acquistare, a prezzi non inferiori ai rispettivi valori commerciali come sopra stimati, l'intero complesso dei beni oggetto del programma, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, ovvero uno o più lotti di beni ricompresi in ciascun compendio. Il soggetto acquirente deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori secondo i criteri di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere mutui ipotecari a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema - tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.
2-bis. Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti.
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2-ter. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale definiscono ulteriori programmi di dismissione di beni e diritti immobiliari di enti previdenziali pubblici, indicandone, anche in deroga alle norme vigenti, modalità, tempi e ogni altra condizione. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di maggiore favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono fatti salvi anche in caso di alienazione a uno o più intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica vigila sulla attuazione dei programmi, intervenendo con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione del programma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del valore di mercato dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati sono esclusi dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle dismissioni programmate alle quali abbiano prestato attività di consulenza e non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-quater. I beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono alienati anche in deroga alle norme di contabilità di Stato. Essi possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o più lotti a uno o più intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito e si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato, corrispondendo la differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto, al netto di una commissione percentuale progressiva calcolata su tale differenza, secondo i criteri stabiliti dai programmi di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non proceda alla rivendita degli immobili nel termine concordato, l'intermediario corrisponde la differenza tra il valore di mercato degli immobili, indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il prezzo di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al periodo precedente calcolata su tale differenza. Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita, ivi inclusa anche un'asta pubblica. In caso contrario, la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione. Si applica il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, vengono individuati gli immobili e i diritti immobiliari da alienare singolarmente; con le stesse modalità può essere previsto che l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di rivendita successiva. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso residenziale la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per motivate ragioni, a non più del 50 per cento del valore complessivo del programma di vendita degli immobili attuato in base al presente articolo, con esclusione della commissione percentuale, in questa ipotesi non pattuita. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o ritardo dell'ente.
2-quinquies. L'ente venditore è esonerato dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto. Gli onorari notarili sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati ai sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono invece alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili non vincolati di proprietà degli enti previdenziali, compresi quelli la cui esecuzione risale ad oltre 50 anni e per i quali non sia intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico e storico.
2-sexies. In alternativa alla realizzazione dei programmi di dismissione di cui al comma 2-ter il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, può:
a) disciplinare modalità e tempi per la sottoscrizione e la vendita, da parte degli enti previdenziali, di quote di fondi immobiliari istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari o immobiliari, incaricati anche della valutazione dei beni, scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie società nazionali ed estere. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto;
b) definire modalità e tempi di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti dei canoni di locazione degli immobili di cui al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con poteri sostitutivi in caso di inerzia o ritardo dell'ente; il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si avvale dell'assistenza di uno o più consulenti finanziari scelti, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, con procedure competitive tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi ai fini dell'operazione di cartolarizzazione. I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.
2-septies. Qualora alla data del 15 marzo 2000 non sia stato pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per un valore pari almeno alla metà del valore complessivo del programma di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-octies. Qualora alla data del 29 febbraio 2000 il programma di alienazione di immobili residenziali come definito alla data del 20 settembre 1999 dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale risulti, sulla base dei relativi atti, ancora in fase preliminare, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalità di cui al comma 2-quater, può essere disposto che la realizzazione del detto programma avvenga secondo quanto previsto al commi da 2-ter a 2-quinquies.
2-nonies. I proventi della dismissione dei beni e diritti immobiliari prevista dal presente articolo affluiscono agli enti previdenziali titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che l'ente venditore non risulti beneficiario di trasferimenti a copertura di disavanzi, i ricavi sono acquisiti al bilancio per essere successivamente accreditati su conti di tesoreria vincolati intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica corrisponde un interesse pari al rendimento medio degli immobili rilevato negli esercizi 1997, 1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime di tesoreria unica, sulla giacenza determinata per l'applicazione della presente disposizione si applica il tasso d'interesse annuo fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi del terzo comma dell'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, per le contabilità speciali fruttifere intestate agli enti soggetti al regime di tesoreria unica
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