DECRETO-LEGGE 28 marzo 1997, n. 79

Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica

note: Entrata in vigore del decreto: 29-3-1997.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 1997, n. 140 (in G.U. 29/05/1997, n.123).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 1-1-2000
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 7.
               Programma straordinario di dismissione
                         di beni immobiliari

  1.  Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma
straordinario   di   dismissione   di  beni  immobiliari  degli  enti
previdenziali  pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo
16  febbraio  1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto  con  il  Ministro del tesoro, provvede, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:
    a)  a  definire i criteri per la stima del valore commerciale del
predetto  programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato,
relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;
    b)  ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo
fornite  dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per
un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;
    c)  a  definire  uno  schema  -  tipo di contratto d'acquisto dei
predetti  beni  che disciplini, tra l'altro, le modalita' e i termini
dei relativi pagamenti;
    d)  ad  individuare  tramite  procedura  competitiva  il soggetto
disponibile  ad  acquistare,  a  prezzi  non  inferiori ai rispettivi
valori  commerciali  come  sopra stimati, l'intero complesso dei beni
oggetto  del  programma,  ovvero il compendio dei beni appartenenti a
ciascun  ente interessato, ovvero uno o piu' lotti di beni ricompresi
in  ciascun  compendio.  Il  soggetto acquirente deve impegnarsi, nel
caso  proceda a vendita frazionata degli immobili cosi' acquistati, a
garantire  il  rispetto  del  diritto  di  prelazione degli eventuali
conduttori  secondo  i  criteri  di  cui  all'articolo  6 del decreto
legislativo  16  febbraio  1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109,
della  legge  23  dicembre  1996,  n.  662; deve altresi' indicare un
istituto  bancario  che  si  impegni  a  concedere  mutui ipotecari a
condizioni  agevolate  in favore dei conduttori stessi per l'acquisto
dei  beni  in  locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di
concerto   con   il   Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica.
  2.  Gli  enti  previdenziali  di  cui  al  comma 1 stipulano con il
soggetto  o  i  soggetti  individuati  a  norma dello stesso comma il
contratto  di  alienazione  secondo  il relativo schema - tipo, entro
trenta  giorni  dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto
da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso
decorso  di  detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  nomina  un  commissario  che  provvede in sostituzione degli
organi ordinari dell'ente.
  2-bis.  Entro  il  31  dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma
straordinario  di  dismissione  di cui al presente articolo indicando
per  ciascun  ente previdenziale l'elenco dei beni gia' alienati e di
quelli  da  alienare,  i  criteri  utilizzati per la stima del valore
commerciale,  le  entrate  gia'  realizzate  e  quelle  attese  e  la
tipologia degli acquirenti.
  ((2-ter.   Il   Ministro   del   tesoro,   del   bilancio  e  della
programmazione  economica e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale  definiscono  ulteriori  programmi  di  dismissione di beni e
diritti  immobiliari  di  enti  previdenziali  pubblici, indicandone,
anche  in  deroga  alle  norme vigenti, modalita', tempi e ogni altra
condizione.  Sono  in  ogni  caso fatti salvi i diritti attribuiti ai
conduttori dalle norme vigenti, anche in relazione alle condizioni di
maggiore  favore rispetto alla disciplina generale sulla locazione di
immobili residenziali urbani. I diritti attribuiti ai conduttori sono
fatti  salvi  anche in caso di alienazione a uno o piu' intermediari.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
vigila  sulla  attuazione  dei  programmi,  intervenendo  con  poteri
sostitutivi,  in  caso di inerzia o ritardo dell'ente nell'esecuzione
del   programma.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione   economica   si  avvale  di  uno  o  piu'  consulenti
finanziari o immobiliari, incaricati anche di effettuare la stima del
valore  di  mercato  dei  beni, scelti, anche in deroga alle norme di
contabilita'   di  Stato,  con  procedure  competitive  tra  primarie
societa'  nazionali  ed estere. I consulenti eventualmente incaricati
sono  esclusi  dall'acquisto di beni o diritti reali conseguenti alle
dismissioni  programmate  alle  quali  abbiano  prestato attivita' di
consulenza  e non possono esercitare alcuna attivita' professionale o
di  consulenza  in  conflitto  di  interessi  con  i  compiti  propri
dell'incarico ricevuto.
  2-quater.  I  beni e diritti immobiliari di cui al comma 2-ter sono
alienati  anche  in  deroga alle norme di contabilita' di Stato. Essi
possono essere alienati singolarmente, a cooperative di abitazione di
cui siano soci gli inquilini, ovvero in uno o piu' lotti a uno o piu'
intermediari scelti con procedure competitive e secondo i termini che
seguono. Gli intermediari acquirenti corrispondono l'importo pattuito
e  si impegnano a rivendere gli immobili entro il termine concordato,
corrispondendo  la  differenza tra il prezzo di rivendita e il prezzo
di  acquisto,  al  netto  di  una commissione percentuale progressiva
calcolata  su  tale  differenza,  secondo  i  criteri  stabiliti  dai
programmi  di cui al comma 2-ter. Nel caso in cui l'intermediario non
proceda   alla  rivendita  degli  immobili  nel  termine  concordato,
l'intermediario  corrisponde  la  differenza tra il valore di mercato
degli  immobili,  indicato dal consulente di cui al comma 2-ter, e il
prezzo  di acquisto, al netto della commissione percentuale di cui al
periodo  precedente  calcolata su tale differenza. Tale previsione si
applica   solo   nel  caso  in  cui  l'intermediario  abbia  esperito
inutilmente  tutte  le  procedure  finalizzate  alla  rivendita,  ivi
inclusa  anche  un'asta  pubblica.  In  caso contrario, la differenza
dovuta  dall'intermediario e' calcolata includendo la commissione. Si
applica  il secondo periodo della lettera d) del comma 1. Con decreto
del  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto
con  il  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, vengono
individuati   gli  immobili  e  i  diritti  immobiliari  da  alienare
singolarmente;  con  le  stesse  modalita'  puo'  essere previsto che
l'alienazione degli immobili ad intermediari avvenga senza obbligo di
rivendita  successiva.  Sono  in  ogni  caso  fatti  salvi  i diritti
attribuiti ai conduttori dalle norme vigenti. Per gli immobili ad uso
residenziale  la previsione di cui all'ottavo periodo si applica, per
motivate  ragioni, a non piu' del 50 per cento del valore complessivo
del  programma  di vendita degli immobili attuato in base al presente
articolo,  con  esclusione  della  commissione percentuale, in questa
ipotesi  non  pattuita.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale puo' intervenire con poteri sostitutivi, in caso di inerzia o
ritardo dell'ente.
  2-quinquies.  L'ente  venditore  e'  esonerato  dalla  consegna dei
documenti  relativi  alla proprieta' o al diritto sul bene producendo
apposita  dichiarazione  di  titolarita'  del  diritto.  Gli  onorari
notarili  sono ridotti al 20 per cento. Per i beni immobili vincolati
ai  sensi  della  legge  1o  giugno  1939,  n.  1089, si applicano le
disposizioni  di  cui agli articoli 24 e seguenti della stessa legge.
Sono  invece  alienabili, anche senza autorizzazione, i beni immobili
non vincolati di proprieta' degli enti previdenziali, compresi quelli
la  cui  esecuzione  risale  ad  oltre  50 anni e per i quali non sia
intervenuto un provvedimento di riconoscimento di interesse artistico
e storico.
  2-sexies.  In  alternativa  alla  realizzazione  dei  programmi  di
dismissione  di  cui  al  comma  2-ter  il  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione economica, sentito il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, puo':
    a)  disciplinare  modalita'  e  tempi  per la sottoscrizione e la
vendita,  da  parte  degli  enti  previdenziali,  di  quote  di fondi
immobiliari  istituiti  ai  sensi dell'articolo 14-bis della legge 25
gennaio  1994,  n.  86,  vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o  ritardo  dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale   dell'assistenza  di  uno  o  piu'  consulenti  finanziari  o
immobiliari,  incaricati  anche  della  valutazione dei beni, scelti,
anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive  tra  primarie societa' nazionali ed estere. I consulenti
eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto;
    b)    definire    modalita'   e   tempi   di   un'operazione   di
cartolarizzazione  dei crediti dei canoni di locazione degli immobili
di  cui  al comma 2-ter, vigilando sull'attuazione e intervenendo con
poteri  sostitutivi  in  caso  di  inerzia  o  ritardo  dell'ente; il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica si
avvale  dell'assistenza  di  uno o piu' consulenti finanziari scelti,
anche  in  deroga  alle norme di contabilita' di Stato, con procedure
competitive  tra primarie banche nazionali ed estere. Il Ministro del
tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato
a prestare la garanzia dello Stato per il pagamento dei titoli emessi
ai   fini   dell'operazione   di   cartolarizzazione.   I  consulenti
eventualmente  incaricati  non  possono  esercitare  alcuna attivita'
professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti
propri dell'incarico ricevuto.
  2-septies.  Qualora  alla  data  del  15  marzo  2000 non sia stato
pubblicato il bando per la vendita di una prima quota di immobili per
un valore pari almeno alla meta' del valore complessivo del programma
di  cui  al  comma  1,  con  decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri,  emanato  con  le  modalita' di cui al comma 2-quater, puo'
essere  disposto  che  la  realizzazione  del detto programma avvenga
secondo quanto previsto ai commi da 2-ter a 2-quinquies.
  2-octies.  Qualora  alla  data del 29 febbraio 2000 il programma di
alienazione  di  immobili residenziali come definito alla data del 20
settembre  1999  dal  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale
risulti,  sulla  base  dei relativi atti, ancora in fase preliminare,
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le
modalita'  di  cui  al  comma  2-quater,  puo' essere disposto che la
realizzazione  del detto programma avvenga secondo quanto previsto al
commi da 2-ter a 2-quinquies.
  2-nonies.   I   proventi  della  dismissione  dei  beni  e  diritti
immobiliari  prevista  dal  presente  articolo  affluiscono agli enti
previdenziali  titolari dei beni e dei diritti medesimi. Nel caso che
l'ente   venditore   non  risulti  beneficiario  di  trasferimenti  a
copertura  di  disavanzi,  i  ricavi  sono  acquisiti al bilancio per
essere  successivamente  accreditati  su conti di tesoreria vincolati
intestati all'ente venditore; sulle giacenze il Ministero del tesoro,
del   bilancio   e  della  programmazione  economica  corrisponde  un
interesse  pari  al  rendimento  medio  degli immobili rilevato negli
esercizi  1997,  1998 e 1999. Per gli enti non assoggettati al regime
di  tesoreria  unica,  sulla  giacenza determinata per l'applicazione
della  presente  disposizione  si  applica il tasso d'interesse annuo
fissato  con  decreto  del  Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  ai  sensi del terzo comma dell'articolo 1
della  legge  29  ottobre  1984, n. 720, per le contabilita' speciali
fruttifere  intestate  agli  enti  soggetti  al  regime  di tesoreria
unica)).