LEGGE 29 dicembre 1990, n. 408

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie.

note: Entrata in vigore della legge: 1/01/1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/1998)
Testo in vigore dal: 1-1-1991
                               Art. 4.
  1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi
degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale  o  accantonato
in  una  speciale  riserva  designata  con  riferimento alla presente
legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
  2.  La  riserva,  ove  non  venga imputata al capitale, puo' essere
ridotta  soltanto  con  l'osservanza  delle  disposizioni  dei  commi
secondo  e  terzo  dell'articolo  2445  del codice civile. In caso di
utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si puo'  fare
luogo  a  distribuzione  di  utili  fino  a  quando la riserva non e'
reintegrata o ridotta  in  misura  corrispondente  con  deliberazione
dell'assemblea  straordinaria,  senza l'osservanza delle disposizioni
dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.
  3.  Se  i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti
mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante
riduzione   del   capitale   sociale  o  del  fondo  di  dotazione  o
patrimoniale,  le  somme  attribuite  ai  soci  o  ai   partecipanti,
aumentate   dell'imposta   sostitutiva  corrispondente  all'ammontare
distribuito,  concorrono  a  formare  il  reddito  imponibile   della
societa'  o  dell'ente  e  il  reddito  imponibile  dei  soci  o  dei
partecipanti.
  4.  Ai  fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale
deliberate  dopo  l'imputazione   a   capitale   delle   riserve   di
rivalutazione,  comprese  quelle gia' iscritte in bilancio a norma di
precedenti leggi di rivalutazione monetaria,  abbiano  anzitutto  per
oggetto,  fino  al  corrispondente  ammontare,  la parte del capitale
formata con l'imputazione di tali riserve.
  5.  Nell'esercizio  in  cui  si  verificano le ipotesi indicate nel
comma 3, al soggetto che ha seguito al rivalutazione e' attribuito un
credito  d'imposta  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle persone
fisiche o sul reddito delle  persone  giuridiche  pari  all'ammontare
dell'imposta  sostitutiva  di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei
precedenti esercizi.
  6.  Se  le  ipotesi  indicate  nel  comma  3  si verificano in data
anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a  quello
nel  cui  bilancio  la  rivalutazione  e'  stata eseguita, i maggiori
valori attribuiti ai beni, dalla stessa data  e  fino  a  concorrenza
degli  importi  attribuiti  ai soci o ai partecipanti, si considerano
riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per  la
commisurazione  degli  ammmortamenti  e  per  la determinazione delle
plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni  indicati
dal contribuente.
          Nota all'art. 4:
             -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  2445  del codice
          civile:
             "Art.  2445  (Riduzione  del  capitale esuberante). - La
          riduzione del capitale, quando  questo  risulta  esuberante
          per  il conseguimento dell'oggetto sociale, puo' aver luogo
          sia  mediante  liberazione  dei   soci   dall'obbligo   dei
          versamenti   ancora   dovuti,  sia  mediante  rimborso  del
          capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327  e
          2412.
             La  deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo tre
          mesi dal giorno dell'iscrizione nel registro delle  imprese
          (att.  100),  purche' entro questo termine nessun creditore
          sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.
             Il  tribunale,  nonostante  l'opposizione, puo' disporre
          che la riduzione abbia luogo, previa prestazione  da  parte
          della societa' di un'idonea garanzia".