DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 11 
                    Liquidazione ed accertamento 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) . 
  2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  liquidazione   ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il
motivo,  a  esibire  o  trasmettere  atti  e  documenti;  inviare  ai
contribuenti questionari relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e  firmati;  richiedere
dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti  nei  confronti  dei  singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di  spese
e diritti. 
  4. Con delibera della giunta comunale e' designato  un  funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri  per  l'esercizio  di  ogni
attivita'  organizzativa  e  gestionale  dell'imposta;  il   predetto
funzionario  sottoscrive  anche  le  richieste,  gli   avvisi   e   i
provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone  i
rimborsi. 
  5. Con decreti del Ministro delle finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita'  per  l'interscambio
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di  dati
e notizie. 
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo introdotto dalla legge  di
conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che  "per  i  comuni
compresi nei  territori  delle  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, i termini previsti dai commi 1 e 2  del  presente  articolo,
per la notifica degli avvisi di liquidazione  e  di  accertamento  in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli  immobili  dovuta  per
l'anno 1993, sono prorogati di un anno". 
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AGGIORNAMENTO (22) 
  La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con  l'art.  3,  comma
59) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo  per
la notifica  degli  avvisi  di  liquidazione  e  di  accertamento  in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli  immobili  dovuta  per
l'anno 1994, sono prorogati di un anno. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con  modificazioni  dalla
L. 24 ottobre 1996, n. 556, come  modificato  dal  D.L.  25  novembre
1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24  gennaio  1997,
n. 5, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che "  Per
i comuni compresi nei territori delle province autonome di  Trento  e
di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi  1  e  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la  notifica  degli
avvisi di liquidazione  e  di  accertamento  in  rettifica,  relativi
all'imposta comunale sugli immobili  dovuta  per  l'anno  1993,  sono
prorogati di due anni." 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4)
che  il  termine  per  l'attivita'  di  liquidazione  a  seguito   di
attribuzione  di  rendita  da  parte  degli  uffici  del   territorio
competenti di cui al comma 1 del presente articolo, e'  prorogato  al
31 dicembre 2001 per le annualita' d'imposta 1994 e successive. 
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AGGIORNAMENTO (43) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9)
che  il  termine  per  l'attivita'  di  liquidazione  a  seguito   di
attribuzione  di  rendita  da  parte  degli  uffici  del   territorio
competenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente  articolo,
e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta  1997  e
successive.