LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-1998
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 27. 
 
  I comuni dotati di piano regolatore  generale  o  di  programma  di
fabbricazione approvati possono formare, previa autorizzazione  della
Regione, un piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi. 
  Le aree da comprendere nel piano sono delimitate, nell'ambito delle
zone  destinate  a  insediamenti  produttivi  dai  piani   regolatori
generali o dai programmi di fabbricazione vigenti, con  deliberazione
del consiglio comunale, la quale, previa pubblicazione, insieme  agli
elaborati, a mezzo di deposito presso la segreteria del comune per la
durata di venti giorni, e' approvata con decreto del presidente della
giunta regionale. 
  Il piano approvato ai sensi del presente articolo ha efficacia  per
dieci anni dalla data del decreto di approvazione  ed  ha  valore  di
piano particolareggiato d'esecuzione ai sensi della legge  17  agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni. 
  Per quanto non diversamente disposto  dalla  presente  legge,  alla
deliberazione del consiglio comunale  e  al  decreto  del  presidente
della giunta regionale si applicano, in quanto compatibili, le  norme
della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni. 
  Le aree comprese nel piano approvato a norma del presente  articolo
sono espropriate dai comuni o loro consorzi secondo  quanto  previsto
dalla presente  legge  in  materia  di  espropriazione  per  pubblica
utilita'. 
  ((Il comune utilizza le aree espropriate per  la  realizzazione  di
impianti   produttivi   di   carattere   industriale,    artigianale,
commerciale e turistico mediante  la  cessione  in  proprieta'  o  la
concessione del diritto di superficie sulle aree medesime)). Tra piu'
istanze concorrenti e' data la preferenza a quelle presentate da enti
pubblici e aziende a partecipazione statale nell'ambito di  programmi
gia' approvati dal CIPE. 
  La concessione del diritto di superficie ad enti  pubblici  per  la
realizzazione di impianti e servizi pubblici, occorrenti  nella  zona
delimitata dal piano, e' a tempo indeterminato; in  tutti  gli  altri
casi ha una durata non inferiore a sessanta anni e  non  superiore  a
novantanove anni. 
  Contestualmente all'atto di concessione,  o  all'atto  di  cessione
della  proprieta'  dell'area,  tra  il  comune  da  una  parte  e  il
concessionario  o  l'acquirente  dall'altra,  viene   stipulata   una
convenzione per atto pubblico con la quale vengono  disciplinati  gli
oneri posti a  carico  del  concessionario  o  dell'acquirente  e  le
sanzioni per la loro inosservanza.