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DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
Testo in vigore dal:  1-1-2007
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Liquidazione ed accertamento
1.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
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2.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
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2-bis.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
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3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalità per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie.
6.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
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AGGIORNAMENTO (20)

Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo introdotto dalla legge di conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che "per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di un anno".
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AGGIORNAMENTO (22)

La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 3, comma 59) che i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un anno.
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AGGIORNAMENTO (21)

Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, come modificato dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono prorogati di due anni."
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AGGIORNAMENTO (38)

La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1 del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualità d'imposta 1994 e successive.
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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9) che il termine per l'attività di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualità d'imposta 1997 e successive.