LEGGE 23 dicembre 1998, n. 448

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1999
                              Art. 32.
             (Alienazioni di beni immobili di interesse
            storico e artistico di proprieta' dei comuni
                          e delle province)
  1.  I  beni  immobili di interesse storico e artistico dello Stato,
delle regioni, delle province e dei comuni non sono alienabili  salvo
che  nelle  ipotesi  previste  con  regolamento  da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta  del  Ministro  per  i beni e le attivita' culturali, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della  presente  legge,  nel  rispetto  dei
seguenti criteri:
   a) autorizzazione della alienazione, concessione o convenzione con
soggetti  pubblici  o  privati da parte del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, che si pronuncia entro un termine perentorio,  a
condizione  che non siano pregiudicate la conservazione, l'integrita'
e la fruizione dei beni  e  sia  garantita  la  compatibilita'  della
destinazione d'uso con il loro carattere storico e artistico;
   b)  definizione  dei criteri per la individuazione della tipologia
dei beni per i quali puo' essere concessa l'autorizzazione;
   c) criteri in ordine alle prescrizioni relative alla conservazione
ed all'uso dei beni;
   d) risoluzione del contratto di alienazione in caso di  violazione
delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
   e)  individuazione,  entro  cinque  anni  dalla data di entrata in
vigore del regolamento, da parte  del  Ministero  per  i  beni  e  le
attivita'  culturali  in collaborazione con gli enti interessati, dei
beni immobili di interesse storico e artistico delle  regioni,  delle
province e dei comuni;
   f)  possibilita' di prevedere il diritto di prelazione a favore di
altri  enti  pubblici  territoriali  o   enti   conferenti   di   cui
all'articolo  11,  comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356;
   g)   abrogazione   espressa   delle   norme,   anche   di   legge,
incompatibili.
  2.  Sono  fatte  salve  le procedure di alienazione gia' avviate in
attuazione dell'articolo 12 della legge 15 maggio  1997,  n.  127,  a
condizione    che    le    stesse    siano    pervenute   alla   fase
dell'aggiudicazione prima della data di entrata in vigore della legge
16 giugno 1998, n. 191.