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DECRETO-LEGGE 8 agosto 1996, n. 437

Disposizioni urgenti in materia di imposizione diretta ed indiretta, di funzionalità dell'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso tributario.

note: Entrata in vigore del decreto: 26-8-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556 (in G.U. 25/10/1996, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/10/2000)
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Testo in vigore dal:  26-1-1997
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Art. 4

Disposizioni in materia di ICI
1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato.
2. All'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "1 gennaio 1995".
3. Il termine per il versamento dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1995 dai soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fissato al 30 dicembre 1995. Restano, comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da norme speciali.
4. Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993,
((sono prorogati di due anni))
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