LEGGE 23 dicembre 1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-1995 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2016)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 30 
            (Societa' di comodo. Valutazione dei titoli) 
 
  1. Agli effetti del presente articolo le societa'  per  azioni,  in
accomandita  per  azioni,  a  responsabilita'   limitata,   in   nome
collettivo e in accomandita semplice, nonche' le societa' e gli  enti
di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio
dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare  complessivo
dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi,  esclusi
quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove  prescritto,
e' inferiore alla somma degli importi  che  risultano  applicando  le
seguenti percentuali: a) il 2 per cento al valore dei  beni  indicati
nell' articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed  e),  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle quote di  partecipazione
nelle societa' commerciali di cui all'articolo 5 del  medesimo  testo
unico, anche  se  i  predetti  beni  e  partecipazioni  costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; b) il
6 per cento al  valore  delle  immobilizzazioni  costituite  da  beni
immobili e da beni indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera
a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972,  n.
633, e successive modificazioni, anche in locazione finanziaria;  per
gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta
percentuale  e'  ridotta  al  5  per  cento;  per  gli   immobili   a
destinazione abitativa acquisiti o rivalutati  nell'esercizio  e  nei
due precedenti, la percentuale e'  ulteriormente  ridotta  al  4  per
cento; per tutti gli  immobili  situati  in  comuni  con  popolazione
inferiore a 1.000 abitanti la percentuale e' dell'1 per cento; c)  il
15 per  cento  al  valore  delle  altre  immobilizzazioni,  anche  in
locazione finanziaria. Le  disposizioni  del  primo  periodo  non  si
applicano: 1) ai soggetti ai  quali,  per  la  particolare  attivita'
svolta, e' fatto obbligo di costituirsi sotto forma  di  societa'  di
capitali; 2) ai soggetti che si trovano nel primo periodo di imposta;
3) alle societa' in amministrazione controllata o  straordinaria;  4)
alle societa' ed enti che controllano societa' ed enti i  cui  titoli
sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed  esteri,  nonche'
alle stesse societa'  ed  enti  quotati  ed  alle  societa'  da  essi
controllate,  anche  indirettamente;  5)  alle   societa'   esercenti
pubblici servizi di trasporto; 6) alle societa' con un numero di soci
non inferiore a 50. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 24 DICEMBRE  2007,  N.
244. 6-bis) alle societa' che nei due esercizi precedenti hanno avuto
un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unita'; 6-ter)  alle
societa'  in  stato  di  fallimento,  assoggettate  a  procedure   di
liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in
concordato preventivo; 6-quater)  alle  societa'  che  presentano  un
ammontare complessivo del valore della produzione  (raggruppamento  A
del  conto  economico)  superiore  al  totale  attivo   dello   stato
patrimoniale; 6-quinquies) alle societa' partecipate da enti pubblici
almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;  6-sexies)
alle societa' che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di
settore. (38) 
  2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i  ricavi  e  i  proventi
nonche' i valori dei beni e delle immobilizzazioni vanno  assunti  in
base alle risultanze medie dell'esercizio e dei due  precedenti.  Per
la determinazione del valore dei  beni  si  applica  l'articolo  110,
comma 1, del testo unico delle  imposte  sui  redditi  approvato  con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; per
i  beni  in  locazione  finanziaria  si  assume  il  costo  sostenuto
dall'impresa concedente, ovvero, in mancanza  di  documentazione,  la
somma dei canoni di locazione e del prezzo di riscatto risultanti dal
contratto. 
  3. Fermo l'ordinario potere di accertamento, ai  fini  dell'imposta
personale sul reddito per le societa' e per gli  enti  non  operativi
indicati nel comma 1 si presume che il reddito del periodo di imposta
non sia inferiore all'ammontare della somma degli  importi  derivanti
dall'applicazione, ai valori dei beni posseduti nell'esercizio, delle
seguenti percentuali:  a)  l'1,50  per  cento  sul  valore  dei  beni
indicati nella lettera a) del comma 1;  b)  il  4,75  per  cento  sul
valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e  da  beni
indicati nell'articolo 8-bis, primo comma, lettera  a),  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni,   anche   in    locazione    finanziaria;    per    le
immobilizzazioni costituite da beni immobili a destinazione abitativa
acquisiti  o  rivalutati  nell'esercizio  e  nei  due  precedenti  la
predetta percentuale e' ridotta al 3  per  cento;  per  gli  immobili
classificati nella categoria catastale A/10, la predetta  percentuale
e' ulteriormente ridotta al 4  per  cento;  per  tutti  gli  immobili
situati in comuni con  popolazione  inferiore  a  1.000  abitanti  la
percentuale e' dello 0,9 per cento; c) il 12  per  cento  sul  valore
complessivo  delle  altre   immobilizzazioni   anche   in   locazione
finanziaria.  Le  perdite  di  esercizi  precedenti  possono   essere
computate soltanto in diminuzione della parte  di  reddito  eccedente
quello minimo di cui al presente comma. (38) 
  3-bis.  Fermo  l'ordinario  potere   di   accertamento,   ai   fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive per le  societa'  e
per gli enti non operativi indicati nel comma 1  si  presume  che  il
valore della produzione netta non sia  inferiore  al  reddito  minimo
determinato  ai  sensi  del  comma  3  aumentato  delle  retribuzioni
sostenute per il personale  dipendente,  dei  compensi  spettanti  ai
collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di
lavoro  autonomo  non  esercitate  abitualmente  e  degli   interessi
passivi. 
  4. Per le societa' e gli enti non operativi, l'eccedenza di credito
risultante dalla dichiarazione presentata ai  fini  dell'imposta  sul
valore aggiunto non  e'  ammessa  al  rimborso  ne'  puo'  costituire
oggetto di  compensazione  ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  o  di  cessione   ai   sensi
dell'articolo 5, comma 4-ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio  1988,  n.  154.
Qualora per tre periodi di imposta consecutivi la societa'  o  l'ente
non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini  dell'imposta
sul valore aggiunto  non  inferiore  all'importo  che  risulta  dalla
applicazione delle percentuali di cui  al  comma  1,  l'eccedenza  di
credito non e' ulteriormente riportabile a scomputo dell'IVA a debito
relativa ai periodi di imposta successivi. (38) 
  4-bis.  In  presenza  di  oggettive  situazioni  che   hanno   reso
impossibile  il  conseguimento  dei  ricavi,  degli   incrementi   di
rimanenze e dei proventi nonche' del reddito determinati ai sensi del
presente articolo, ovvero  non  hanno  consentito  di  effettuare  le
operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di  cui
al   comma   4,   ((la   societa'   interessata   puo'   interpellare
l'amministrazione ai sensi dell'articolo 11,  comma  1,  lettera  b),
della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo  Statuto  dei  diritti
del contribuente)). (38) 
  4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle  entrate
possono essere individuate determinate  situazioni  oggettive,  ((non
trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo)). 
  ((4-quater. Il contribuente che ritiene sussistenti  le  condizioni
di cui al comma 4-bis ma non ha presentato  l'istanza  di  interpello
prevista dal medesimo  comma  ovvero,  avendola  presentata,  non  ha
ricevuto risposta positiva  deve  darne  separata  indicazione  nella
dichiarazione dei redditi.)) 
  5.COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. 
  6.COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. 
  7.COMMA NON PIU' PREVISTO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662. 
  8. Il comma 2 dell'articolo 61 del testo unico  delle  imposte  sui
redditi, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: 
  "2. Ai fini del raggruppamento in categorie omogenee non  si  tiene
conto del valore e si considerano della stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche". 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 si applicano  a  decorrere
dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 1994. 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85. 
 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 248, ha disposto (con l'art. 35, comma  16)  che
le presenti modifiche  "si  applicano  a  decorrere  dal  periodo  di
imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto"