LEGGE 29 ottobre 1961, n. 1216

Nuove disposizioni tributarie in materie di assicurazioni private e di contratti vitalizi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9. 
 
                      (Denuncia e versamenti). 
 
  1. Gli assicuratori debbono versare all'ufficio del registro  entro
il mese solare successivo l'imposta dovuta  sui  premi  ed  accessori
incassati  in  ciascun  mese  solare,  nonche'  eventuali   conguagli
dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel secondo mese
precedente. Per i premi ed accessori incassati nel mese di  novembre,
nonche' per gli eventuali conguagli  relativi  al  mese  di  ottobre,
l'imposta deve essere versata entro  il  20  dicembre  successivo.  I
versamenti cosi' effettuati  vengono  scomputati  nella  liquidazione
definitiva di cui al comma 4. 
  1-bis. Entro il 16 novembre di ogni anno, gli assicuratori versano,
altresi', a titolo di acconto  una  somma  pari  al  12,5  per  cento
dell'imposta  dovuta  per  l'anno  precedente,  al  netto  di  quella
relativa  alle  assicurazioni  contro   la   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore;  per  esigenze  di
liquidita' l'acconto puo' essere scomputato, a partire dal successivo
mese di febbraio, dai versamenti previsti dal comma 1. (19)(26)((27)) 
  2. Entro il 31 maggio di  ciascun  anno  gli  assicuratori  debbono
presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la
sede o la rappresentanza presso la quale tengono il registro  di  cui
agli articoli da 5 a 8, la denuncia  dell'ammontare  complessivo  dei
premi ed accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto,  su  cui
e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo. 
  3. La denuncia di cui al comma 2 deve essere redatta in conformita'
al modello stabilito con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 
  4. Sulla base della denuncia l'ufficio del registro  procede  entro
il 15 giugno alla liquidazione  definitiva  dell'imposta  dovuta  per
l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di
imposta,  eventualmente  risultante   dalla   predetta   liquidazione
definitiva,  deve  essere  computato  nel  primo  versamento  mensile
successivo a quello della comunicazione della liquidazione  da  parte
dell'ufficio del registro. 
  5. L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori  se
le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori
nel caso contrario. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni  dalla
L. 6 agosto 2008, n.133 ha disposto (con l'art. 82, comma 10) che "La
percentuale della somma da versare nei termini  e  con  le  modalita'
previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961,  n.
1216, e' elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per 
il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi." 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
992) che "La percentuale della somma da versare nei termini e con  le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata al 58 per cento per l'anno 2018, al
59 per cento per  l'anno  2019  e  al  74  per  cento  per  gli  anni
successivi". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
1066) che "La percentuale della somma da versare nei termini e con le
modalita' previsti dall'articolo  9,  comma  1-bis,  della  legge  29
ottobre 1961, n. 1216, e' elevata all'85 per cento per  l'anno  2019,
al 90 per cento per l'anno 2020  e  al  100  per  cento  a  decorrere
dall'anno 2021".