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LEGGE 31 gennaio 1992, n. 59

Nuove norme in materia di società cooperative.

note: Entrata in vigore della legge: 22-2-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2022)
Testo in vigore dal:  22-2-1992

Art. 18

Norme diverse
1. Al primo comma dell'articolo 2544 del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le società edilizie di abitazione e i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica".
2. All'articolo 2751-bis del codice civile, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) i crediti delle società cooperative agricole e dei loro consorzi per i corrispettivi della vendita dei prodotti".
3. Al primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono soppresse le parole: "fra impiegati dello Stato".
4. Al secondo comma dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono soppresse le parole: "tra dipendenti dello Stato".
5. L'articolo 46 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è abrogato.
6. Al secondo comma dell'articolo 13 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: "Sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".
Note all'art. 18:
- Per il testo dell'art. 61, del D.P.R. n. 3/1957 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), così come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 61 (Limiti dell'incompatibilità).- Il divieto di cui all'articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative.
L'impiegato può essere prescelto come perito od arbitro previa autorizzazione del Ministro o del capo ufficio da lui delegato".
- Il testo dell'art. 92 del D.P.R. n. 417/1974 (Norme sullo stato giuridico del personale docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato), così come modificato dalla presente legge è il seguente:
"Art. 92 (Altre incompatibilità-Decadenza).-Il personale, di cui al presente decreto, non può esercitare attività commerciale, industriale e professionale, né può assumere o mantenere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società od enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia intervenuta l'autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.
Il divieto, di cui al precedente comma, non si applica nei casi di società cooperative.
Il personale che contravvenga ai divieti posti nei commi precedenti viene diffidato al Ministro per la pubblica istruzione o dal provveditore agli studi a cessare dalla situazione di incompatibilità.
L'ottemperanza alla diffida non preclude l'azione disciplinare.
Decorsi quindici giorni dalla diffida senza che l'incompatibilità sia cessata, viene disposta la decadenza con provvedimento del Ministro per le pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, per il personale appartenente ai ruoli nazionali; con provvedimento del provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, per il personale appartenente ai ruoli provinciali.
Al personale docente è consentito, previa autorizzazione del direttore didattico o del preside, l'esercizio di libere professioni che non siano di pregiudizio all'assolvimento di tutte le attività inerenti alla funzione docente e siano compatibili con l'orario di insegnamento e di servizio.
Avverso il diniego di autorizzazione è ammesso ricorso al provveditore agli studi, che decide in via definitiva".
- Per il titolo del R.D. n. 278/1911 si veda in nota all'art. 13.
- Il testo dell'art. 13 del D.L.C.P.S. n. 1577/1947, così come modificato dall'art. 6 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, dall'art. 6 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 13 (Riordinamento del registro prefettizio). - Nel registro prefettizio delle cooperative di cui all'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, oltre alle cooperative ammissibili ai pubblici appalti, devono essere iscritti:
a) tutte le altre cooperative legalmente costituite qualunque sia il loro oggetto;
b) (soppressa).
Il registro è tenuto distintamente per sezioni a seconda della diversa natura ed attività degli enti e cioè:
sezione cooperazione di consumo;
sezione cooperazione di produzione e lavoro;
sezione cooperazione agricola;
sezione cooperazione edilizia;
sezione cooperazione di trasporto;
sezione cooperazione della pesca;
sezione cooperazione mista;
sezione cooperazione sociale;
sezione società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'art. 2512 del codice civile.
Oltre che nella sezione per essere specificamente prevista, le cooperative sociali sono iscritte nella sezione cui direttamente afferisce l'attività da esse svolta".