DECRETO-LEGGE 20 giugno 1996, n. 323

Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-6-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 425 (in G.U. 16/08/1996, n.191).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/04/2018)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-1997
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11.
                    Imposta sulle assicurazioni,
                   sul gas metano e altre entrate
  1. L'articolo 9 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e' sostituito
dal seguente:
  "Art.  9  (Denuncia  e  versamenti).  - 1. Gli assicuratori debbono
versare  all'ufficio  del  registro  entro  il mese solare successivo
l'imposta  dovuta  sui  premi  ed accessori incassati in ciascun mese
solare.  I  versamenti  cosi'  effettuati  vengono  scomputati  nella
liquidazione definitiva di cui al comma 4.
   2.  Entro  il  31  maggio di ciascun anno gli assicuratori debbono
presentare all'ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la
sede  o  la rappresentanza presso la quale tengono il registro di cui
agli  articoli  da  5 a 8, la denuncia dell'ammontare complessivo dei
premi  ed  accessori incassati nell'esercizio annuale scaduto, su cui
e' dovuta l'imposta, distinti per categorie di assicurazioni, secondo
le risultanze del registro medesimo.
   3.  La  denuncia  di  cui  al  comma  2  deve  essere  redatta  in
conformita'  al  modello  stabilito  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con  quello  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato.
   4.  Sulla base della denuncia l'ufficio del registro procede entro
il  15  giugno  alla  liquidazione definitiva dell'imposta dovuta per
l'anno precedente. L'ammontare del residuo debito o dell'eccedenza di
imposta,   eventualmente   risultante   dalla  predetta  liquidazione
definitiva,  deve  essere  computato  nel  primo  versamento  mensile
successivo  a  quello della comunicazione della liquidazione da parte
dell'ufficio del registro.
  5.  L'importo da pagare e' arrotondato alle mille lire superiori se
le ultime tre cifre superano le cinquecento lire e a quelle inferiori
nel caso contrario.".
  2.  Le  disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dai premi
incassati nell'anno solare 1996. L'obbligo di effettuare i versamenti
mensili  decorre  dal  mese  di  settembre  1996  e l'ammontare delle
imposte  relative  ai  premi  incassati  fino al mese di luglio 1996,
dedotto  quanto  versato  a  titolo di liquidazione provvisoria nella
rata  scadente  il 15 giugno 1996, deve essere versato in rate eguali
unitamente  ai  versamenti  mensili previsti da settembre a dicembre.
Non  devono  essere  effettuati  i  versamenti  previsti  per  il  15
settembre  1996,  il  15 dicembre 1996 e per il 15 marzo 1997 in base
alle liquidazioni provvisorie gia' effettuate.
  3.  Il  comma 8 dell'articolo 26 del testo unico delle disposizioni
legislative  concernenti  le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative  sanzioni  penali  ed  amministrative, approvato con decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' sostituito dal seguente:
  "  8.  L'accertamento  dell'accisa  viene  effettuato sulla base di
dichiarazioni  mensili contenenti tutti gli elementi necessari per la
determinazione  del  debito d'imposta. Le dichiarazioni devono essere
presentate  dai  soggetti obbligati entro il mese successivo a quello
cui si riferiscono. Entro lo stesso termine deve essere effettuato il
pagamento dell'accisa.".
  3-bis. Le miscele idrocarburiche gassose che residuano dai processi
di   lavorazione   degli  stabilimenti  industriali  utilizzate  come
combustibili,  assoggettate  alla  tassazione  prevista  dal  comma 5
dell'articolo  21  del  testo  unico  delle  disposizioni legislative
concernenti  le  imposte  sulla  produzione  e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative approvato con decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, assolvono l'accisa con aliquota zero. ((4))
  4.  Il  Ministro  delle  finanze  entro  il  30  giugno 1996 adotta
disposizioni  per  l'aumento  del prezzo dei biglietti delle lotterie
nazionali  istantanee e per la ripartizione dei relativi proventi con
elevazione  del monte premi, in modo da assicurare un maggior gettito
per l'erario non inferiore a 300 miliardi di lire per il 1996 e a 550
miliardi di lire per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
  5.  L'aggio  spettante  ai  venditori  dei biglietti delle lotterie
istantanee  e'  stabilito nella misura dell'otto per cento del prezzo
di vendita al pubblico di ciascun biglietto.
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.L.  31  dicembre  1996,  n. 669, convertito con modificazioni
dalla  L.  28  febbraio  1997, n. 30 ha disposto (con l'art. 4, comma
1-bis)  che  "La  norma  di  cui  al comma 3-bis dell'articolo 11 del
decreto-legge  20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 8 agosto 1996, n. 425, deve intendersi applicabile dal 1
gennaio 1993".