LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 24-6-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
 
  I quadri O e P della tabella VI - allegato  II  -  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,  n.  748,  e  successive
modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge. 
  All'onere finanziario derivante  dall'applicazione  del  precedente
comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni  per  ciascuno
degli anni 1985, 1986 e 1987,  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai   fini   del   bilancio
pluriennale 19851987, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del
Ministero  del  tesoro  per   l'anno   finanziario   1985,   all'uopo
parzialmente     utilizzando      la      voce      "Ristrutturazione
dell'Amministrazione finanziaria". 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del
gioco del lotto di cui alla legge  2  agosto  1982,  n.  528,  ed  in
aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero  delle
finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  17  marzo
1981, n. 211, e' istituito il fondo di previdenza  per  il  personale
dell'Amministrazione dei monopoli di  Stato.  Al  predetto  fondo  e'
iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di
Stato, purche' non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo e'
alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco
del  lotto  nonche'  dai  proventi  netti  della  pubblicita'   sugli
involucri  dei  fiammiferi.   Sentite   le   competenti   commissioni
parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del
Presidente  della  Repubblica,  saranno  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' per la gestione del fondo. (3) ((4)) 
  Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in  qualita'
di membro di diritto, al consiglio di amministrazione  del  Ministero
delle finanze. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto
che "Al fine di  una  tendenziale  armonizzazione  della  misura  del
prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco,
le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono  comma,
della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e  17,
quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con
una ritenuta unica del 6 per cento." 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L.
30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6,
comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo
1, comma 488, della  legge  30  dicembre  2004,  n.  311  e'  fissata
all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".