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LEGGE 29 gennaio 1986, n. 25

Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonchè disposizioni in materia di procedure contabili.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
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Testo in vigore dal:  24-6-2017
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Art. 17



I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.
All'onere finanziario derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 19851987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria".
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528, ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato. Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza. Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi. Sentite le competenti commissioni parlamentari, con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo. (3)
((4))

Il direttore generale dei monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 30 dicembre 2004, n.311 (con l'art. 1, comma 488) ha disposto che "Al fine di una tendenziale armonizzazione della misura del prelievo erariale sul Lotto a quella vigente per altri tipi di gioco, le percentuali delle ritenute previste dagli articoli 2, nono comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, e successive modificazioni, e 17, quarto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25, sono sostituite con una ritenuta unica del 6 per cento."
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, nel modificare l'art. 1, comma 488 della L. 30 dicembre 2004, n. 311, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 2) che "La ritenuta sulle vincite del lotto di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è fissata all'otto per cento a decorrere dal 1° ottobre 2017".