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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571

Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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vigente al 29/03/2024
Testo in vigore dal: 24-11-1988
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visti gli articoli 15 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  dettare   norme   in   ordine   alla
determinazione  delle  somme  per  la  revisione  delle   analisi   e
all'individuazione  degli  istituti  incaricati  di  tale  revisione,
nonche' all'indicazione degli uffici  periferici  dei  Ministeri  cui
spetta l'applicazione del sistema sanzionatorio previsto dalla stessa
legge ed alle modalita' del sequestro delle cose, dei veicoli  e  dei
natanti susseguente all'accertamento di infrazioni amministrative; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 luglio 1982; 
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1. 
 
  Gli uffici periferici dei Ministeri ai quali deve essere presentato
il rapporto previsto  dall'art.  17,  primo  comma,  della  legge  24
novembre 1981, n. 689, sono indicati come segue: 
 
    Ministero degli affari esteri: 
      gli ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero  delle
citta' di Genova, Messina, Napoli e Trieste, per le violazioni di cui
al regio decreto 13 novembre 1919, n.  2205,  alla  legge  17  aprile
1925, n. 473, e successive modificazioni, nonche' al  regolamento  di
esecuzione della legge sull'emigrazione approvato con  regio  decreto
10 luglio 1901, n. 375, e successive modificazioni; 
 
    Ministero dell'interno: 
      le  prefetture,  per  le  violazioni  nelle  seguenti  materie:
esercizio abusivo di mestieri girovaghi (art. 669 del codice  penale;
articoli 121, 124 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per le parti  non
abrogate); omessa custodia e malgoverno  di  animali  (art.  672  del
codice penale); consumo di bevande alcooliche in tempo di vendita non
consentita (art. 687 del codice penale);  rifiuto  di  moneta  avente
corso legale (art. 693 del codice penale); omessa consegna di  monete
riconosciute contraffatte (art. 694 del codice penale); comunicazione
del regolamento di gare  sportive  (art.  121  del  regolamento,  per
l'esecuzione del testo  unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
approvato ·con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635);  esposizione  al
pubblico della licenza, dell'autorizzazione e della tariffa prezzi da
parte di pubblici  esercenti  e  altri  obblighi  di  esposizione  al
pubblico (art. 180 del regolamento per l'esecuzione del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza); vendita  di  bevande  alcooliche:
casi  particolari  di  divieto  (art.   181   del   regolamento   per
l'esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza);
chiusura  di  pubblici  esercizi  (art.  186  del   regolamento   per
l'esecuzione del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza);
norme sulla circolazione stradale (testo unico approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393  e  successive
modifiche e relativo regolamento di esecuzione); tutela delle  strade
(testo unico approvato con regio decreto 8 dicembre 1933,  n.  1740);
trasporto merci (leggi 20 giugno 1935, n. 1349 e 6  giugno  1974,  n.
298); trasporto di persone sugli autoveicoli (legge 1 giugno 1966, n. 
416); attuazione del regolamento (CEE)  relativo  all'istituzione  di
uno speciale apparecchio  di  misura  destinato  al  controllo  degli
impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada (articoli  15,
17, 18 e 19 della  legge  13  novembre  1978,  n.  727);  emigrazione
(articoli 1, 8 e 11 della legge 24 luglio 1930, n. 1278);  passaporti
(articoli  24  e  25  della  legge  21  novembre  1967,   n.   1185);
importazione,  lavorazione,  deposito  e  distribuzione  degli   olii
minerali  e  di  carburanti,  limitatamente  agli  impianti  di   uso
esclusivo  della  pubblica  amministrazione  (regio  decreto-legge  2
novembre 1933, n. 1741, art.  21);  concessione  ed  esercizio  delle
stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti (legge 21 marzo
1958, n. 327, art. 8, primo, terzo e quarto comma);  esercizio  delle
stazioni di riempimento e distribuzione di gas di petrolio liquefatti
in bombole (legge 2 febbraio 1973,  n.  7,  art.  11,  terzo  comma);
indicazioni obbligatorie sugli stampati (articoli 17  e  18  legge  8
febbraio  1948,  n.  47);  consegna  obbligatoria  degli  stampati  e
pubblicazioni  (legge  2  febbraio  1939,  n.   374,   e   successive
modificazioni); affittacamere (legge 16 giugno  1939,  numero  1111);
ordinamento delle anagrafi  della  popolazione  residente  (legge  24
dicembre 1954, n. 1228 e relativo regolamento); raccolta, trasporto e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani (legge 20 marzo 1941, n.  366);
revisione dei films e dei lavori teatrali (legge 21 aprile  1962,  n.
161); ogni altra disposizione del vigente testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza e del relativo regolamento di  esecuzione  per  le
violazioni depenalizzate dalla legge 24 novembre 1981, n. 689; 
 
    Ministero di grazia e giustizia: 
      gli archivi notarili distrettuali per le violazioni delle norme
sull'ordinamento del notariato e degli  archivi  notarili  e  per  le
infrazioni commesse dai notai e previste dal codice civile; 
 
    Ministero delle finanze: 
      ferma la competenza degli uffici per le violazioni  finanziarie
amministrative diversamente disciplinate ai sensi degli articoli 12 e
39 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le intendenze di finanza per
le violazioni di cui all'art. 5 del testo unico  sulle  acque  e  gli
impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre  1933,  n.
1775, agli articoli 21 e 22 delle disposizioni  regolamentari  per  i
canali demaniali approvate con regio decreto 3 maggio 1937,  n.  899,
limitatamente ai canali  demaniali  non  trasferiti  alla  competenza
regionale ai sensi dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1977, n. 984; 
 
    Ministero della difesa: 
      il comandante di regione militare, il  comandante  in  capo  di
dipartimento militare marittimo, il comandante di regione  aerea  per
le violazioni di cui all'art. 19 della legge  24  dicembre  1976,  n.
898, alla legge 27 marzo 1930, n. 460,  e  successive  modificazioni,
nonche' all'art. 150 del decreto del Presidente della  Repubblica  14
febbraio 1964, n. 237; 
 
    Ministero dei lavori pubblici: 
      il provveditore alle opere pubbliche per le violazioni al testo
unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933,  n.  1775,  nelle
materie relative alle acque ed agli impianti elettrici residuate alla
competenza dello Stato in attuazione delle norme di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, al decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,  n.  616,  nonche'  delle
norme previste dagli statuti delle regioni a statuto speciale e dalle
relative norme di attuazione; 
 
    Ministero del lavoro e della previdenza sociale: 
      gli ispettorati del lavoro per le violazioni previste dal primo
comma dell'art. 35 della legge 24 novembre  1981,  n.  689,  che  non
consistono nell'omesso o parziale versamento di contributi e premi  e
che non sono allo  stesso  connesse  a  norma  del  terzo  comma  del
medesimo articolo; 
 
    Ministero dell'agricoltura e delle foreste: 
      il funzionario responsabile del  Corpo  forestale  dello  Stato
nella provincia per le violazioni di cui agli articoli 27 e 28  della
legge 22 maggio 1973, n. 269. 
      Per le violazioni alle norme in materia  di  repressione  delle
frodi nella preparazione e nel commercio  di  prodotti  agrari  e  di
sostanze di uso agrario, nonche' alle norme in materia di interventi,
riservati allo Stato, per la regolazione dei mercati, il rapporto  e'
presentato al prefetto ai sensi del successivo art. 2; 
 
    Ministero dei trasporti: 
      A)  Direzione  generale  della  motorizzazione  civile  e   dei
trasporti in concessione: i direttori degli uffici provinciali  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Torino per il
Piemonte e la Valle d'Aosta, Genova per la  Liguria,  Milano  per  la
Lombardia, Venezia per  il  Veneto,  Trieste  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, Bologna per l'Emilia-Romagna, Firenze per la Toscana,  Ancona
per le Marche, Perugia per l'Umbria, Roma per il Lazio,  Pescara  per
l'Abruzzo, Campobasso per il Molise, Napoli per la Campania, Bari per
la Puglia, Potenza per la  Basilicata,  Catanzaro  per  la  Calabria,
Cagliari  per  la  Sardegna,  nonche'   il   direttore   dell'ufficio
compartimentale di Bolzano per il Trentino-Alto Adige e, finche'  non
avra' attuazione il decreto del Presidente della Repubblica 6  agosto
1981, n. 485, il  direttore  della  direzione  compartimentale  della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di  Palermo  per
la Sicilia per  le  violazioni  delle  seguenti  disposizioni,  salvo
quanto in appresso specificato: articoli 153, 154, 204, 212 e 213 del
testo unico delle disposizioni di  legge  per  le  ferrovie  concesse
all'industria  privata,  le  tranvie  a  trazione  meccanica   e   le
automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;  art.
7 della legge 14 giugno 1949, n. 410; titolo IV del regio decreto  31
ottobre 1873, n. 1688 in  relazione  alle  infrazioni  contenute  nei
titoli II e III; articoli 1165, 1168, 1172, 1173, 1178,  1179,  1180,
1182, 1183, 1184, 1186, 1187, 1189, 1192,  1194,  1195,  1197,  1205,
1206, 1208, 1210, 1212, 1215, 1217, 1219,  1220,  1221,  1223,  1224,
1227, 1233, del regio  decreto  30  marzo  1942,  n.  327;  legge  11
novembre 1975, n. 584; decreto del  Presidente  della  Repubblica  11
luglio 1980,  n.  753;  i  direttori  degli  uffici  speciali  per  i
trasporti ad impianti fissi di  Torino  per  il  Piemonte,  la  Valle
d'Aosta e la Liguria; di Milano per la  Lombardia,  di  Roma  per  il
Lazio e di Napoli per la Campania, per  le  violazioni  di  cui  alle
disposizioni  citate  in  precedenza  quando  riguardano  servizi  di
trasporto ad impianti fissi; 
      B) Direzione generale dell'aviazione civile:  il  direttore  di
circoscrizione  aeroportuale  per  le  violazioni  nelle  materie  di
competenza  del  Ministero  dei  trasporti   -   Direzione   generale
dell'aviazione civile, contenute  nella  parte  terza,  libro  primo,
titolo terzo del codice della  navigazione  e  nell'art.  1132  dello
stesso codice,  nonche'  per  le  violazioni  alla  disciplina  della
circolazione stradale nelle aree aeroportuali; 
      C) Azienda autonoma delle ferrovie dello  Stato:  il  direttore
compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato  per
le violazioni, commesse nei luoghi, negli impianti  e  sui  mezzi  di
trasporto dell'Azienda medesima, concernenti le  materie  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; 
 
    Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: 
      A)  Amministrazione  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni:
direzioni provinciali delle poste e delle  telecomunicazioni  per  le
violazioni  previste  dal  testo  unico  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 29 marzo 1973,  n.  156,  e  dalle  altre
norme  vigenti  in  materia  di  servizi  postali,   di   bancoposta,
telegrafici e radioelettrici; 
      B) Azienda di  Stato  per  i  servizi  telefonici:  ispettorati
telefonici di  zona  per  le  violazioni  previste  dal  testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo  1973,
n. 156, e dalle altre norme vigenti in materia di servizi telefonici; 
 
    Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: 
      A) I distretti minerari e  le  sezioni  dell'Ufficio  nazionale
minerario per gli idrocarburi  di  Bologna,  Roma  e  Napoli  per  la
violazione alle  norme  concernenti  rispettivamente  l'attivita'  di
ricerca  e  coltivazione  di  miniere,  o  i  lavori  di  ricerca   e
coltivazione  di  idrocarburi  liquidi   e   gassosi,   la   regolare
manutenzione  dei  giacimenti,  la   presentazione   delle   denunce,
l'osservanza dei piani  dei  lavori,  dei  programmi  generali  della
coltivazione  nonche'  dei  provvedimenti  dell'ingegnere  capo   del
distretto minerario o del capo della sezione  dell'Ufficio  nazionale
minerario per gli  idrocarburi  nell'esercizio  delle  funzioni  loro
attribuite; 
      B) Gli  uffici  provinciali  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato: 
        per le  infrazioni  in  materia  di  accesso  alle  attivita'
commerciali e di esercizio delle medesime, salvo i casi  in  cui  sia
espressamente  previsto  un  altro  organo,  ovvero   la   competenza
all'irrogazione delle sanzioni  sia  stata  trasferita  all'autorita'
comunale dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n.  616,  o  si  tratti  di  violazione   di   norme   di   carattere
igienico-sanitario; 
        per le violazioni alle  norme  concernenti  l'iscrizione  nel
registro delle ditte ed alle altre disposizioni del regio decreto  20
settembre 1934, n. 2011, e successive modifiche; 
        per le violazioni delle norme che  disciplinano  l'iscrizione
agli  elenchi  degli  spedizionieri,  agli  albi   degli   agenti   e
rappresentanti di commercio, degli  agenti  di  assicurazioni  ed  in
genere degli albi e ruoli degli esercenti attivita' ausiliarie  o  di
intermediazione; 
        per  le  violazioni   delle   disposizioni   concernenti   le
denominazioni e l'etichettatura dei prodotti tessili ed in genere  di
ogni altro prodotto che per essere posto in  commercio  debba  essere
preventivamente  etichettato,  punzonato,  sottoposto  a   marchi   o
contrassegni, ad eccezione di quanto previsto sub C); 
        per le violazioni delle  norme  relative  alla  panificazione
quando non si riferiscano all'igiene, alla lavorazione o composizione
del prodotto; 
        per  le  norme  concernenti  la  disciplina   dei   magazzini
generali; 
        per le norme sulla pubblicazione dei protesti cambiari  e  la
pubblicita' legale delle societa' di capitali; 
        per le norme sulla disciplina delle assicurazioni private; 
      C) Gli uffici provinciali metrici  e  del  saggio  dei  metalli
preziosi, per le violazioni  delle  norme  in  materia  di  saggio  e
marchio dei metalli preziosi e delle norme in materia  di  metrologia
legale, ad eccezione  di  quelle  che  prevedono  la  competenza  dei
prefetti ai sensi della legge 13  novembre  1978,  n.  727,  e  degli
uffici provinciali dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato
ai sensi della legge 5 agosto 1981, n. 441; 
 
    Ministero della marina mercantile: 
      le capitanerie di porto e gli  uffici  circondariali  marittimi
per  le  violazioni  in  materia  di  navigazione  marittima   e   di
navigazione  lagunare  rientrante  nella  competenza   della   marina
mercantile, previste dal codice della navigazione, nonche' per quelle
previste dalla legge 14  luglio  1965,  n.  963,  e  dalle  leggi  11
febbraio 1971, n. 50, e 6 marzo 1976, n.  51,  per  quanto  concerne,
rispettivamente, la disciplina della pesca marittima e della  nautica
da diporto, fatta salva la competenza regionale di  cui  all'art.  97
del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; 
 
    Ministero della sanita': 
      gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali aventi  sede
nel territorio della regione  Sicilia,  fino  a  quando  le  relative
competenze non vengano assorbite dalle unita' sanitarie  locali,  gli
uffici di sanita' marittima,  aerea  e  di  frontiera  e  gli  uffici
veterinari di confine, di  porto,  aeroporto  e  di  dogana  interna,
ciascuno per la rispettiva competenza, in relazione all'art. 6  della
legge 23 dicembre 1978,  n.  833,  per  le  violazioni  di  cui  agli
articoli 100, 102, 139,  ultimo  comma,  141,  144,  147,  161,  179,
188-bis, 190, 195, 197, 254, 264, 284, 330,  del  testo  unico  delle
leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n.  1265,
e successive modificazioni; agli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22 del regio decreto 31 maggio 1928,  n.  1334;  all'art.
5-bis della legge 12 giugno 1931, n. 924 e successive  modificazioni;
all'art. 5, primo e secondo comma, della legge  25  luglio  1952,  n.
1009; all'art. 5 della legge 25 luglio 1956, n. 837; all'art. 
2 della legge 2 dicembre 1975,  n.  638;  agli  articoli  38,  quinto
comma, 41, ultimo comma, 42, secondo comma,  43,  quinto  comma,  44,
secondo comma, 46, secondo comma, 47, terzo comma, 49, ultimo  comma,
66, ultimo comma, 69, secondo comma, 70, terzo comma, della legge  22
dicembre 1975, n. 685; all'art. 7 della legge 11  novembre  1975,  n.
584; agli articoli 10 e 14  della  legge  29  maggio  1974,  n.  256;
all'art.  8  della  legge  30  aprile  1962,  n.  283,  e  successive
modificazioni; all'articolo 22 della legge 14 luglio  1967,  n.  592;
all'art. 27 della legge 29 novembre 1971, n. 1073; all'art. 38  della
legge 30 aprile 1976, n. 397; 
 
    Ministero per i beni culturali e ambientali: 
      le soprintendenze archeologiche, le soprintendenze per  i  beni
ambientali e architettonici, le soprintendenze per i beni artistici e
storici, le sovrintendenze archivistiche,  le  soprintendenze  per  i
beni   ambientali,   architettonici,   artistici   e   storici,    le
soprintendenze per i beni ambientali,  architettonici,  archeologici,
artistici  e  storici,  secondo  le  rispettive  competenze,  per  le
violazioni di cui agli articoli 58, 60 e  69  della  legge  1  giugno
1939, n. 1089, e successive modificazioni, nonche' all'art. 10  della
legge 1 marzo 1975, n. 44. 
                                                                ((3)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza  27  ottobre  -  15  novembre
1988, n. 1034 (in G.U. 1ª s.s. 23/11/1988, n.  47),  "dichiara  [...]
che non spetta allo Stato indicare gli uffici ai  quali  deve  essere
presentato il rapporto previsto  dall'art.  17,  primo  comma,  della
legge 24 novembre 1981, n. 689, in  conseguenza  delle  infrazioni  a
obblighi  o  divieti  posti  dalle  seguenti  disposizioni:  [...]  e
annulla, conseguentemente, in parte  qua,  l'art.  1  del  d.P.R.  29
luglio 1982, n. 571".