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LEGGE 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2025)
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Testo in vigore dal:  1-1-2027
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Art. 39

(Violazioni finanziarie)


Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro le violazioni previste da leggi in materia finanziaria punite solo con la multa o con l'ammenda.
Se le leggi in materia finanziaria prevedono, oltre all'ammenda o alla multa, una pena pecuniaria, l'ammontare di quest'ultima si aggiunge alla somma prevista nel comma precedente e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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((IL D.LGS. 5 NOVEMBRE 2024, N. 173, COME MODIFICATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2025, N. 200, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA))
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Alle violazioni finanziarie, comprese quelle originariamente punite con la pena pecuniaria, si applicano, altresì, gli articoli 29 e 38, primo comma. (49) (52)


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AGGIORNAMENTO (49)

Il D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173 ha disposto (con l'art. 102, comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026".
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AGGIORNAMENTO (52)

Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, nel modificare l'art. 102, comma 1 del D.Lgs. 5 novembre 2024, n. 173, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che la modifica del comma 6 del presente articolo, disposta dall'art. 101, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 173/2024 medesimo, decorre dal 1° gennaio 2027.