stai visualizzando l'atto

LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
nascondi
Testo in vigore dal:  7-2-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 19


Chiunque contravvenga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni della presente legge e dei relativi regolamenti d'attuazione per le quali non sia prevista una specifica sanzione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 15.000 a L. 30.000.
---------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".