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LEGGE 13 novembre 1978, n. 727

Attuazione del regolamento (CEE) n. 1463/70 del 20 luglio 1970, e successive modificazioni e integrazioni, relativo alla istituzione di uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1992)
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Testo in vigore dal:  7-2-1987
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Art. 17


Il datore di lavoro che mette in circolazione veicoli senza che siano osservate le disposizioni di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1463/70, e successive modificazioni e integrazioni, è soggetto per ogni veicolo cui la violazione si riferisce alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 30.000 a L. 60.000.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 6 febbraio 1987, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 30 marzo 1987, n. 132 ha disposto che "le sanzioni previste dagli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 della legge 13 novembre 1978, n. 727, e dagli articoli 124 e 127, terzo e quarto comma, del testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, sono Quadruplicate".