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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 14




È vietato agli infermieri di compiere atti operativi, cruenti o incruenti, di qualsiasi portata.

Sono compresi in tale divieto:

a) le riduzioni di lussazioni;

b) le incisioni di ascessi anche superficiali;

c) le iniezioni endovenose di qualsiasi medicamento;

d) i cateterismi delle vie genito-urinarie, maschili e femminili;

e) le medicazioni delle cavità nasali, auricolari, oculari, orali;

f) le medicazioni in genere delle ferite.