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LEGGE 14 giugno 1949, n. 410

Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/04/1967)
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Testo in vigore dal:  21-7-1949
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Per il ripristino delle ferrovie pubbliche in regime di concessione, distrutte o danneggiate per eventi bellici, possono essere accordati concorsi dello Stato sino all'importo totale della spesa prevista per la riparazione e ricostruzione delle opere ed impianti fissi gratuitamente riversibili allo Stato alla fine della concessione.
Le spese relative ai lavori e provviste già effettuati all'atto della presentazione della domanda di concorso statale saranno determinati in base ad esame, controllo e sindacato sui consuntivi delle spese stesse. Le spese relative alla custodia della linea e degli impianti, dalla data di sospensione dell'esercizio a quella effettiva o presunta della sua riattivazione, nell'importo ritenuto ammissibile, saranno contabilizzate nei preventivi delle spese inerenti alla ricostruzione; i sussidi integrativi di esercizio, eventualmente accordati per il titolo anzidetto in applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 338, saranno detratti dal preventivo ed a tali sussidi non sarà applicabile l'art. 4 del decreto medesimo.
I concorsi sono accordati ai concessionari ed anche ai sub-concessionari o ad enti pubblici e privati che in sostituzione dei concessionari e col consenso di questi, si assumano la esecuzione dei lavori.