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LEGGE 16 giugno 1939, n. 1111

Disciplina degli affittacamere. (039U1111)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/08/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1955)
Testo in vigore dal:  20-11-1940
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Art. 1



I privati i quali forniscano abitualmente alloggio per mercede adibendo a tale scopo non oltre quattro camere ammobigliate ed arredate con un numero massimo complessivo di sei letti o per sei ospiti, senza esercirvi un'azienda alberghiera, sono qualificati affittacamere.

Sono qualificati altresì affittacamere coloro che affittano abitualmente appartamenti ammobigliati e camere mobiliate nelle stazioni di cura, soggiorno e turismo, senza limitazione nel numero delle camere e degli ospiti.
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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 2 ottobre 1940, n. 1548 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per tutta la durata delle ostilità, e sino a tre mesi dopo la conclusione della pace, è sospesa l'osservanza del limite massimo delle camere, dei letti e degli ospiti fissato dal primo comma dell'art. 1 della legge 16 giugno 1939-XVII, n. 1111".