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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 16




Su prescrizione del medico curante, gli infermieri possono eseguire le seguenti operazioni:

a) praticare bagni medicali, a scopo terapeutico;

b) praticare iniezioni dermiche, ipodermiche e intramuscolari;

c) eseguire frizioni;

d) applicare bendaggi, impacchi, cataplasmi, vescicanti, mignatte e coppette semplici;

e) praticare lavande rettali e vaginali;

f) somministrare alimenti e farmaci per via orale o rettale e compiere in genere, a scopo professionale, le prestazioni di comune assistenza degli ammalati.