LEGGE 30 aprile 1962, n. 283

Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-4-1963
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  ((I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare
sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a  caratteri
leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la
indicazione  del  nome  o  della  ragione  sociale  o   del   marchio
depositato, e la indicazione della sede  dell'impresa  produttrice  e
dello  stabilimento  di  produzione,   con   la   elencazione   degli
ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente,  riferita  a
peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento
di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo  netto  in  peso  o
volume. 
  Il  regolamento  determinera'  altresi'   l'elenco   dei   prodotti
alimentari o delle bevande  confezionati  per  i  quali,  oltre  alle
indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche
la data di confezionamento secondo le  modalita'  da  stabilirsi  nel
regolamento stesso. 
  I prodotti alimentari o le bevande  venduti  sfusi  debbono  essere
posti in vendita con l'indicazione  degli  ingredienti,  elencati  in
ordine decrescente di quantita' presente riferita a  peso  o  volume,
secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento  di  cui  allo
articolo 23. 
  I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000  a  lire
500.000)).