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LEGGE 2 dicembre 1975, n. 638

Obbligo dei medici chirurghi di denunciare i casi di intossicazione da antiparassitari.

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Testo in vigore dal:  1-1-1976

Art. 2


L'esercente la professione di medico chirurgo, che viola le disposizioni previste al precedente articolo 1, è punito con l'ammenda da L. 3.000 a L. 9.000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 dicembre 1975

LEONE MORO - GULLOTTI - GUI - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE