LEGGE 27 dicembre 1977, n. 984

Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/11/1986)
Testo in vigore dal: 22-12-1983
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12.

  Gli  interventi  nel  settore  dell'irrigazione  previsti nei piani
nazionali  e  nei  programmi  regionali  di  cui  alla presente legge
riguardano  la  realizzazione, la manutenzione e l'esercizio di opere
pubbliche  di irrigazione e di quelle connesse, ivi comprese le opere
di  bonifica idraulica nonche' quelle di completamento e manutenzione
straordinaria  della  rete  dei  canali demaniali di irrigazione. Con
l'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  i canali demaniali di
irrigazione  tuttora  amministrati  dal  Ministero delle finanze sono
trasferiti  alle regioni e sottoposti alla disciplina prevista per le
altre   opere  pubbliche  di  irrigazione  d'interesse  regionale  ed
interregionale.
  Si   intendono   comprese  tra  le  opere  da  finanziare  con  gli
stanziamenti   previsti  dalla  presente  legge  anche  le  opere  di
accumulo,  quando  assicurino  quote  di  capacita'  di invaso per la
regolazione idraulica dei corsi d'acqua interessati.
  Nella predisposizione dei programmi deve essere considerato l'onere
delle  spese  di  manutenzione  nei limiti percentuali fissati per la
esecuzione  delle  stesse. Nei territori non classificati di bonifica
si applicano le stesse disposizioni previste per le opere di bonifica
sempre   che   esistano   organizzazioni   idonee  ad  assicurare  la
manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti.
  Le opere di accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo nonche' le
opere  primarie  di  adduzione  e riparto delle acque ad uso irriguo,
riconosciute,  d'intesa  con  le  regioni,  di  interesse  nazionale,
vengono  eseguite  a totale carico dello Stato, applicandosi le norme
relative  alle  opere  pubbliche  statali  per  quanto  attiene  alla
istruttoria dei progetti ed alle modalita' di esecuzione delle opere.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 14-15 dicembre 1983, n. 340
(in  G.U.  1a s.s. 21/12/1983, n. 349) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale della presente legge per la parte in cui la disciplina
in  essa  prevista  concerne  la  Regione  Friuli-Venezia Giulia e le
Province autonome di Trento e Bolzano.