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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 18




È vietato l'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie contemplate dal presente regolamento a coloro che, fatta eccezione della ipotesi di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 1983, abbiano riportato condanne passate in giudicato a pene restrittive della libertà personale per la durata di oltre tre mesi pei delitti contro il buon costume, contro le persone e contro la proprietà di cui, rispettivamente ai capi 1, 2, 3 del titolo VIII, 1, 2, 4, 5 e 6 del titolo IX, e 1 e 2 del titolo X del II libro del Codice penale o che, avendone riportate, non abbiano ottenuto la riabilitazione.

Di ciascuna condanna come sopra riportata da esercenti le arti suddette, le competenti cancellerie giudiziarie dovranno, appena le relative sentenze siano divenute esecutorie, dare notizia all'ufficio del Comune nel quale detti esercenti siano domiciliati.

L'ufficio del Comune, ricevuta la comunicazione della riportata sentenza, provvederà al ritiro della licenza o titolo di abilitazione e alla cancellazione della registrazione di cui all'art. 3, dandone notizia all'ospedale o luogo di cura presso il quale il condannato sia eventualmente in servizio e al medico provinciale.

L'esercente che, invitatovi dall'ufficio comunale, non consegni, ai fini del precedente comma, all'ufficio stesso, nel termine di dieci giorni, la licenza o titolo di abilitazione sarà punito con l'ammenda da L. 100 a L. 300.