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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1073

Norme sanitarie sugli scambi di carni fresche tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/11/2007)
Testo in vigore dal:  18-12-1971

Art. 27


I contravventori alle disposizioni della presente legge e ad ogni altra disposizione sanitaria vigente in materia di importazione, esportazione e transito di carni, di prodotti ed avanzi animali sono puniti con l'ammenda da lire 50 mila a lire 2 milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.