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LEGGE 5 agosto 1981, n. 441

Vendita a peso netto delle merci.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/04/1991)
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Testo in vigore dal:  25-8-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La vendita delle merci, il cui prezzo sia fissato per unità di peso, deve essere effettuata a peso ed al netto della tara.
Si intende per tara tutto ciò che avvolge o contiene la merce da vendere o è unito ad essa e con essa viene venduto.
Sono fatte salve le disposizioni emanate dalla Comunità economica europea.