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REGIO DECRETO-LEGGE 2 novembre 1933, n. 1741

Disciplina dell'importazione, della lavorazione, del deposito e della distribuzione degli olii minerali e dei carburanti. (033U1741)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1934
Il Regio Decreto 20 luglio 1934, n. 1303 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 16/08/1934.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 8 febbraio 1934, n. 367 (in G.U. 16/03/1934, n.64).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/05/1941)
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Testo in vigore dal:  14-1-1934

Art. 21



Le trasgressioni alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno punite con l'ammenda da L. 5000 a L. 10.000, indipendentemente dai provvedimenti amministrativi previsti nell'art.
17.

Ove si tratti di società commerciali, la pena si applica a ciascun amministratore.

Senza pregiudizio delle pene previste in questo articolo, il Ministro per le corporazioni, con proprio decreto, ordinerà la chiusura degli stabilimenti di lavorazione o dei depositi e distributori automatici per i quali non risultino osservate le disposizioni del presente decreto.