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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 15




Soltanto sotto il controllo del medico curante è consentito agli infermieri di praticare:

a) medicazioni di ulceri e piaghe esterne;

b) medicazioni vaginali e rettali;

c) massaggi e manovre meccaniche su organi e tessuti del corpo umano.