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LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1934)
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Testo in vigore dal:  4-10-1930

Art. 8



Chiunque conduce o manda all'estero a scopo di lavoro un minore degli anni 18 senza che sia sottoposto alla visita medica e fornito del libretto prescritto dalle leggi sul lavoro dei fanciulli è punito con la multa da L. 200 a 500.