stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1934)
nascondi
vigente al 27/07/2024
Testo in vigore dal: 25-9-1934
aggiornamenti all'articolo
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico  delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  R.  decreto  6  novembre
1926,   n.   1848,   chiunque,   benche'   fornito   di   passaporto,
nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e  dai
regolamenti per gli emigranti, e' punito con l'ammenda da L. 500 a L.
1000. ((1)) 
 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il Regio Decreto 25 settembre  1934,  n.  1511,  ha  disposto  (con
l'art. 1, comma  2)  che  "Per  il  reato  di  espatrio  clandestino,
preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi  di  pubblica
sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e  per  i
reati in materia di emigrazione, preveduti  dagli  articoli  1  e  2,
comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, e' concessa amnistia."