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LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1934)
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Testo in vigore dal:  4-10-1930 al: 24-9-1934
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Art. 1



Ferme restando le disposizioni dell'art. 160 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 novembre 1926, n. 1848, chiunque, benchè fornito di passaporto, nell'espatriare si sottrae ai controlli prescritti dalle leggi e dai regolamenti per gli emigranti, è punito con l'ammenda da L. 500 a L.
1000.