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LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1934)
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Testo in vigore dal:  25-9-1934
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Art. 2



Chiunque in qualsiasi modo agevola l'emigrazione di un cittadino in contravvenzione alle leggi, ai regolamenti ed agli ordini dell'autorità competente è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da L. 1000 a 5000.
((1))


La reclusione non è inferiore a tre mesi e la multa a L. 2000:

1° se il colpevole abbia agito per motivi di lucro;

2° se il fatto si riferisca a donne, od a minori.

Se il reato sia commesso da cinque o più persone associate la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da L. 3000 a 6000.

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AGGIORNAMENTO (1)

Il Regio Decreto 25 settembre 1934, n. 1511, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia."