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REGIO DECRETO 25 settembre 1934, n. 1511

Concessione di amnistia e di indulto. (034U1511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/09/1934
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Testo in vigore dal:  25-9-1934

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 8 dello Statuto del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, e del Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le colonie, per le finanze, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per le comunicazioni; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Sono condonate, se di durata non superiore a due anni e sono ridotte di due anni, se di durata superiore, le pene detentive inflitte o da infliggere; sono altresì condonate le pene pecuniarie.

Per il reato di espatrio clandestino, preveduto dall'articolo 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773, e per i reati in materia di emigrazione, preveduti dagli articoli 1 e 2, comma 1, della legge 24 luglio 1930, n. 1278, è concessa amnistia.

I benefici preveduti nei commi precedenti sono revocati di diritto, qualora chi ne ha usufruito commetta un delitto entro il termine di cinque anni dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.