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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 13




Ai meccanici ortopedici ed ernisti è consentito:

a) il rilevamento diretto sul paziente di misure e di modelli, soltanto su prescrizione del medico;

b) l'allestimento di apparecchi di protesi e di apparecchi tutori su misure e modelli rilevati a norma della lettera a);

c) l'esecuzione di prove di congruenza degli apparecchi in corso di allestimento.

L'applicazione degli apparecchi allestiti a norma del presente articolo può essere eseguita dal meccanico ortopedico ed ernista soltanto dietro collaudo del medico che li abbia prescritti, risultante o dalla presenza di quest'ultimo all'atto della applicazione o dal rilascio di una sua dichiarazione scritta.