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REGIO DECRETO 31 maggio 1928, n. 1334

Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie. (028U1334)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/1928 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/1998)
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Testo in vigore dal:  19-7-1928

Art. 20




Gli esercenti le arti contemplate nel presente regolamento, che esplichino la propria attività professionale in locali accessibili al pubblico, sono obbligati a tenere esposto, in modo ben visibile, nel locale stesso, anche quando questo appartenga a persona diversa dall'esercente, la propria licenza o il titolo di abilitazione, con l'annotazione dell'avvenuta registrazione all'ufficio comunale.

I suddetti esercenti, inoltre, dovranno tenere ugualmente esposto un quadro contenente la letterale riproduzione delle disposizioni del presente regolamento che determinano i limiti di esercizio dell'arte che professano.

I contravventori saranno puniti con l'ammenda fino a L. 300. In caso di recidiva l'ammenda non potrà essere inferiore a L. 200.

Alla stessa pena soggiace il proprietario della azienda nella quale l'arte ausiliaria si eserciti, quando sia persona diversa dall'esercente l'arte stessa.