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LEGGE 24 luglio 1930, n. 1278

Adozione di nuove norme penali in materia di emigrazione. (030U1278)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/10/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/09/1934)
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Testo in vigore dal:  4-10-1930

Art. 11



Il rappresentante di vettore di emigranti, che non tiene regolarmente numerati e firmati in ciascun foglio dall'ispettore della emigrazione i registri prescritti dal regolamento od omette di annotarvi o vi annota inesattamente i compensi per qualsiasi titolo riscossi in relazione agli imbarchi da lui procurati, è punito con l'ammenda da L. 500 a 2000.