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DECRETO-LEGGE 18 maggio 2006, n. 181

Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri.

note: Entrata in vigore del decreto: 18-5-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2006, n. 233 (in G.U. 17/07/2006, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2022)
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Testo in vigore dal: 30-6-2022
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  procedere  al
riordino  delle  attribuzioni  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri e dei Ministeri in relazione al  nuovo  assetto  strutturale
del Governo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 17 maggio 2006; 
  Sulla proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  il  comma  1
dell'articolo 2 e' sostituito dal seguente: 
"1. I Ministeri sono i seguenti: 
1) Ministero degli affari esteri; 
2) Ministero dell'interno; 
3) Ministero della giustizia; 
4) Ministero della difesa; 
5) Ministero dell'economia e delle finanze; 
6) Ministero dello sviluppo economico; 
7) Ministero del commercio internazionale; 
8) Ministero delle comunicazioni; 
9) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
10) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 
11) Ministero delle infrastrutture; 
12) Ministero dei trasporti; 
13) Ministero del lavoro e della previdenza sociale; 
14) Ministero della salute; 
15) Ministero della pubblica istruzione; 
16) Ministero dell'universita' e della ricerca; 
17) Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
18) Ministero della solidarieta' sociale". 
  2. Al Ministero dello sviluppo economico sono  trasferite,  con  le
inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni
di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree
sottoutilizzate, fatta eccezione per le  funzioni  di  programmazione
economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo  e
di coesione,  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  19-bis  del
presente articolo, e per le funzioni della  segreteria  del  Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), la quale e'
trasferita  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  con  le
inerenti  risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale.  Sono
trasferiti altresi' alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  con
le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di  personale,  il
Nucleo di consulenza  per  l'attuazione  delle  linee  guida  per  la
regolazione dei  servizi  di  pubblica  utilita'  (NARS)  e  l'Unita'
tecnica - finanza di progetto (UTPF)  di  cui  all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144. 
  2-bis. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30  luglio
1999,  n.  300,  sono  soppresse  le   parole:   ",   programmazione,
coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo  economico,
territoriale e settoriale e politiche di coesione". 
  2-ter. All'articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino  a:
"politica industriale" sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi
gli interventi in  favore  delle  aree  sottoutilizzate,  secondo  il
principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione  con  gli  enti
territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali  di
politica industriale". 
  2-quater. All'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n.  48,  il
decimo comma e' sostituito dal seguente: 
    "Partecipa  alle  riunioni  del   Comitato,   con   funzioni   di
segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri, nominato con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri". 
  2-quinquies. L'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n.  63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, e'
abrogato. 
  3. E' istituito il Ministero del commercio internazionale. A  detto
Ministero sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
attivita' produttive dall'articolo 27, comma 2, lettera a),  e  comma
2-bis, lettere b), e) e, per  quanto  attiene  alla  lettera  a),  le
competenze svolte in relazione al livello internazionale, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  4.  E'  istituito  il  Ministero  delle  infrastrutture.  A   detto
Ministero sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale, le funzioni attribuite al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere a),
b), d-ter), d-quater) e, per quanto di competenza, lettera d-bis) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. E' istituito il Ministero dei trasporti. A detto Ministero  sono
trasferite, con le inerenti risorse  finanziarie,  strumentali  e  di
personale, le funzioni attribuite al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti dall'articolo 42, comma 1, lettere c), d) e, per quanto
di competenza, lettera d-bis),  del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 300. Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con  il
Ministero delle infrastrutture, il piano  generale  dei  trasporti  e
della logistica e i piani di settore  per  i  trasporti,  compresi  i
piani urbani di mobilita', ed esprime, per quanto di  competenza,  il
concerto sugli atti di programmazione degli interventi di  competenza
del Ministero delle infrastrutture. All'articolo 42, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  le  parole:  ";
integrazione modale fra i sistemi di trasporto" sono soppresse. 
  6. E' istituito il Ministero della solidarieta'  sociale.  A  detto
Ministero sono  trasferiti,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di personale: le funzioni attribuite al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma  1,  lettera
c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di
politiche sociali e di assistenza, fatto salvo  quanto  disposto  dal
comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi  di
entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera  d)
del comma 1 dell'articolo 46 del citato decreto  legislativo  n.  300
del 1999, e neo comunitari, nonche' i compiti di coordinamento  delle
politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme
le attribuzioni del Ministero del lavoro e della  previdenza  sociale
in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del  Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui al comma 10 del presente  articolo,
sono individuate le forme  di  esercizio  coordinato  delle  funzioni
aventi natura assistenziale o previdenziale, nonche'  delle  funzioni
di indirizzo e vigilanza  sugli  enti  di  settore;  possono  essere,
altresi', individuate forme  di  avvalimento  per  l'esercizio  delle
rispettive funzioni. Sono  altresi'  trasferiti  al  Ministero  della
solidarieta' sociale, con  le  inerenti  risorse  finanziarie  e  con
l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze
di cui al comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,  n.
266, i compiti in materia  di  politiche  antidroga  attribuiti  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'articolo 6-bis  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e'  abrogato.  Il  personale  in
servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le  politiche
antidroga e' assegnato alle  altre  strutture  della  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  fatto  comunque  salvo   quanto   previsto
dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997,  n.
59, e successive modificazioni. Sono, infine, trasferite al Ministero
della solidarieta' sociale le funzioni in materia di Servizio  civile
nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo
2001, n. 64, e al decreto legislativo  5  aprile  2002,  n.  77,  per
l'esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse
finanziarie,   umane   e   strumentali.   Il    Ministro    esercita,
congiuntamente con il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  le
funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del
programma comunitario gioventu'. 
  7. E' istituito il Ministero della pubblica istruzione  .  A  detto
Ministero sono  trasferite,  con  le  inerenti  risorse  finanziarie,
strumentali e di  personale,  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  50,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ,
ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui  alla  legge
21 dicembre 1999, n. 508. 
  8. E' istituito il Ministero dell'universita' e  della  ricerca.  A
detto Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie,
strumentali e di  personale,  le  funzioni  attribuite  al  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  dall'articolo  50,
comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ,
nonche' quelle in materia di alta formazione  artistica,  musicale  e
coreutica. Il Ministero si articola in un Segretariato generale ed in
sei uffici di livello  dirigenziale  generale,  nonche'  un  incarico
dirigenziale  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma  10,  del  decreto
legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 
  8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico,  il  Ministero  delle
infrastrutture,  il  Ministero  dei  trasporti,  il  Ministero  della
pubblica istruzione  si  articolano  in  dipartimenti.  Le  direzioni
generali costituiscono le strutture di primo  livello  del  Ministero
della  solidarieta'   sociale   e   del   Ministero   del   commercio
internazionale. 
  9. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 17 LUGLIO 2006, N. 233.  Le  funzioni
di cui all'articolo 1 della legge 6 marzo  1958,  n.  199,  rientrano
nelle attribuzioni del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali. 
  9-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99. 
  9-ter. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo  29  marzo
2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: "ivi  compresi
la registrazione  a  livello  internazionale"  fino  a:  "specialita'
tradizionali garantite" sono soppresse. 
  10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze e  sentiti  i  Ministri
interessati,   si   procede   all'immediata   ricognizione   in   via
amministrativa delle  strutture  trasferite  ai  sensi  del  presente
decreto,  nonche'  alla  individuazione,  in  via  provvisoria,   del
contingente  minimo   degli   uffici   strumentali   e   di   diretta
collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  dei
Ministri  competenti,  sono  apportate  le  variazioni  di   bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione  dello  Stato
alla  nuova  struttura  del  Governo.  Le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello  Stato,  nella
fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli  uffici
competenti in base alla normativa previgente. 
  10-bis. In sede di prima applicazione del  presente  decreto  e  al
fine di assicurare il funzionamento delle strutture  trasferite,  gli
incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle predette strutture
ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.  165,  e  successive  modificazioni,  salvo  quanto
previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti
fino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di  essi,  anche
in deroga  ai  contingenti  indicati  dai  citati  commi  5-bis  e  6
dell'articolo  19  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Le
amministrazioni che utilizzano i predetti  contingenti  in  deroga  e
limitatamente  agli  stessi,  possono  conferire,  relativamente   ai
contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007,  alla
rispettiva scadenza, nuovi  incarichi  dirigenziali,  di  durata  non
superiore al 30 giugno 2008. 
  10-ter.  Al  fine  di  assicurare  l'invarianza  della  spesa,   le
amministrazioni  cedenti  rendono  temporaneamente  indisponibili  un
numero di incarichi corrispondente a quello di cui  al  comma  10-bis
del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi  termini.  Con
il provvedimento di cui al comma  10  del  presente  articolo,  e  in
relazione alle strutture trasferite,  si  procede  all'individuazione
degli incarichi dirigenziali conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19,
commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del  2001,  da  parte
delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis. 
  11.  La  denominazione:   "Ministero   delle   politiche   agricole
alimentari e  forestali"  sostituisce,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione: "Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali". 
  12.  La  denominazione   "Ministero   dello   sviluppo   economico"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero delle attivita' produttive"  in  relazione  alle  funzioni
gia' conferite a tale Dicastero, nonche' a quelle di cui al comma  2,
fatto salvo quanto disposto dai commi 13, 19 e 19-bis. 
  13.  La  denominazione  "Ministero  del  commercio  internazionale"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero delle attivita' produttive" in relazione alle funzioni  di
cui al comma 3. 
  13-bis. La denominazione: "Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare" sostituisce, ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente, la denominazione: "Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del territorio". 
  14. La denominazione "Ministero delle  infrastrutture"  sostituisce
ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione "Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui  al
comma 4. 
  15. La denominazione "Ministero dei trasporti" sostituisce, ad ogni
effetto  e  ovunque  presente,  la  denominazione  "Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti" in relazione alle funzioni di cui  al
comma 5. 
  16.  La  denominazione  "Ministero   della   pubblica   istruzione"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca"  in
relazione alle funzioni di cui al comma 7. 
  17. La denominazione "Ministero dell'universita' e  della  ricerca"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca"  in
relazione alle funzioni di cui al comma 8. 
  18.  La  denominazione  "Ministero  della   solidarieta'   sociale"
sostituisce, ad ogni effetto e  ovunque  presente,  la  denominazione
"Ministero del lavoro e delle politiche sociali"  in  relazione  alle
funzioni di cui al comma  6.  Per  quanto  concerne  tutte  le  altre
funzioni del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  la
denominazione esistente e' sostituita,  ad  ogni  effetto  e  ovunque
presente,  dalla  denominazione  "Ministero  del   lavoro   e   della
previdenza sociale". 
  19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: 
    a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero  per
i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53  del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,  in  materia  di  sport.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, lo  statuto  dell'Istituto  per  il
credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la  vigilanza  da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per  i
beni e le attivita' culturali; 
    b) le funzioni di vigilanza sull'Agenzia dei segretari comunali e
provinciali nonche' sulla Scuola superiore per  la  formazione  e  la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale; 
    c)  l'iniziativa  legislativa  in  materia  di  individuazione  e
allocazione delle funzioni fondamentali di comuni, province e  citta'
metropolitane di cui all'articolo 117,  secondo  comma,  lettera  p),
della Costituzione, nonche' le competenze in materia di promozione  e
coordinamento relativamente all'attuazione dell'articolo 118, primo e
secondo comma, della Costituzione; 
    d) le  funzioni  di  indirizzo  e  coordinamento  in  materia  di
politiche  giovanili,  nonche'  le  funzioni  di  competenza  statale
attribuite  al  Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche   sociali
dall'articolo 46, comma 1, lettera c),  del  decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300, in  materia  di  coordinamento  delle  politiche
delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni  di  indirizzo  e
vigilanza sull'Agenzia nazionale italiana del  programma  comunitario
gioventu',  esercitate   congiuntamente   con   il   Ministro   della
solidarieta' sociale. La Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'
prendere parte alle attivita' del Forum nazionale dei giovani; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 12 LUGLIO 2018, N.  86,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2018, N. 97; 
    f) le funzioni di espressione del concerto in sede  di  esercizio
delle funzioni di competenza  statale  attribuite  al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19,
20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del codice delle  pari  opportunita'  tra
uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198; 
    g) le funzioni di  competenza  statale  attribuite  al  Ministero
delle attivita' produttive dalla legge 25 febbraio 1992,  n.  215,  e
dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato codice  di  cui  al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198. 
  19-bis. Le funzioni di competenza statale  assegnate  al  Ministero
delle attivita'  produttive  dagli  articoli  27  e  28  del  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e  successive  modificazioni,  in
materia di turismo, sono attribuite al Presidente del  Consiglio  dei
Ministri; il  Ministro  dello  sviluppo  economico  concerta  con  il
Presidente   del   Consiglio   dei   Ministri   l'individuazione    e
l'utilizzazione,  anche  residuale,  delle  risorse  finanziarie   da
destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel  Fondo  per  le
aree sottoutilizzate. Per l'esercizio di tali funzioni e'  istituito,
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento  per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo, articolato in due uffici
dirigenziali di livello generale, che, in  attesa  dell'adozione  dei
provvedimenti di  riorganizzazione,  subentra  nelle  funzioni  della
Direzione generale del turismo che e' conseguentemente soppressa. 
  19-ter. All'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1  e'  sostituito  dal  seguente:  "Il  Ministero  si
articola in dipartimenti"; 
    b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui
all'articolo 53"; 
    c) al comma 2, dopo la  lettera  d),  e'  aggiunta  la  seguente:
"d-bis) turismo". 
  19-quater.  Alla  Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri   -
Dipartimento per lo sviluppo e la  competitivita'  del  turismo  sono
trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della
spesa derivante dall'attuazione del  comma  1  dell'articolo  54  del
decreto  legislativo  30  luglio   1999,   n.   300,   e   successive
modificazioni, nonche' le dotazioni strumentali e di personale  della
soppressa  Direzione  generale  del  turismo  del   Ministero   delle
attivita'  produttive.  In  attesa  dell'emanazione  del  regolamento
previsto dal comma 23, l'esercizio delle funzioni e'  assicurato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  d'intesa  con  il
Ministro  per  i  beni  e  le  attivita'  culturali  e  il   Ministro
dell'economia e delle finanze.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a provvedere,  per  l'anno  2006,  con  propri
decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
delle risorse finanziarie  della  soppressa  Direzione  generale  del
turismo iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dello
sviluppo  economico  nonche'  delle   risorse   corrispondenti   alla
riduzione  della  spesa  derivante  dall'attuazione   del   comma   1
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  300,  e
successive   modificazioni,   da   destinare   all'istituzione    del
Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo. 
  19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono  ridefiniti,  senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e
i compiti della Commissione di cui  all'articolo  38  della  legge  4
maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonche' la durata in
carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali  contenute
nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento sono abrogati l'articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l'articolo
39 della citata legge n. 184 del 1983. 
  20. All'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, dopo la  lettera  a),  e'  inserita  la  seguente:  "b)
italiani nel mondo al Ministero degli affari esteri;". 
  21. All'articolo 8, comma 2,  del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, dopo le parole: "Ministro  per  gli  affari  regionali"
sono inserite le seguenti: "nella materia di rispettiva competenza". 
  22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai  sensi  del  comma
19: 
    a) quanto alla lettera a), sono trasferite  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  le  inerenti  strutture  organizzative  del
Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali,  con  le  relative
risorse finanziarie, umane e strumentali; 
    b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del  Consiglio  dei
Ministri utilizza le inerenti strutture organizzative  del  Ministero
dell'interno. L'utilizzazione del personale  puo'  avvenire  mediante
avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli  9,  comma  2,  e
9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
    c) quanto alla  lettera  d),  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri puo' avvalersi del Forum nazionale dei giovani; 
    d) quanto alla  lettera  e),  il  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri si avvale, tra l'altro, dell'Osservatorio per  il  contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo  17,
comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269. 
  22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di' cui all'articolo
3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e successive modificazioni, sono  soppresse.  Presso  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e' costituita l'Unita'  per  la
semplificazione. L'Unita' per la semplificazione opera  in  posizione
di autonomia funzionale e svolge, tra l'altro,  compiti  di  supporto
tecnico di elevata qualificazione per il  Comitato  interministeriale
per  l'indirizzo  e  la   guida   strategica   delle   politiche   di
semplificazione e di qualita' della regolazione di cui all'articolo 1
del  decreto-legge  10  gennaio   2006,   n.   4,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  marzo  2006,  n.   80.   Non   trova
conseguentemente applicazione l'articolo 24,  comma  3,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non  si  applicano  l'articolo  1,
comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonche' l'articolo  29
del  decreto-legge  4  luglio   2006,   n.   223,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermo  restando  il
vincolo di spesa di cui  al  presente  comma.  Della  Unita'  per  la
semplificazione fa parte il capo  del  dipartimento  per  gli  affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
i componenti sono  scelti  tra  professori  universitari,  magistrati
amministrativi,  contabili  ed  ordinari,   avvocati   dello   Stato,
funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici
anni  di   iscrizione   all'albo   professionale,   dirigenti   delle
amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalita'.  Se
appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti  e
i componenti dell'Unita' possono essere collocati  in  aspettativa  o
fuori ruolo, secondo le norme e i criteri dei rispettivi ordinamenti.
La  dotazione  organica  dell'Unita'  per   la   semplificazione   e'
costituita da una figura dirigenziale di prima fascia con funzioni di
coordinatore, individuata tra figure, anche  estranee  alla  pubblica
amministrazione,  di  comprovata   esperienza   nel   settore   della
legislazione  e  della  semplificazione  normativa,  da  tre   figure
dirigenziali di  seconda  fascia,  scelte  anche  tra  estranei  alla
pubblica amministrazione, e da un  contingente  di  sette  unita'  di
personale non dirigenziale che possono essere scelte tra appartenenti
ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  del  comparto
Funzioni centrali o di altre pubbliche amministrazioni. Il  personale
non dirigenziale proveniente dai ruoli di amministrazioni diverse dai
Ministeri mantiene il trattamento economico fisso e  continuativo  in
godimento con oneri a carico  dell'amministrazione  di  appartenenza.
Dell'Unita' fanno parte inoltre non piu' di cinque esperti di provata
competenza e quindici componenti scelti tra esperti  nei  settori  di
interesse per l'attuazione delle funzioni delegate del  Ministro  per
la pubblica amministrazione.  Per  il  funzionamento  dell'Unita'  si
utilizza lo stanziamento di cui all'articolo 3, comma 6-quaterdecies,
del  decreto-legge  14   marzo   2005,   n.   35,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  14  maggio  2005,  n.  80,  ridotto  del
venticinque per cento. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri si provvede, altresi', al riordino delle  funzioni  e  delle
strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  relative
all'esercizio  delle  funzioni  di  cui  al  presente  comma  e  alla
riallocazione delle relative  risorse.  A  decorrere  dalla  data  di
entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, e' abrogato l'articolo  11,  comma  2,  della  legge  6
luglio 2002, n. 137. Allo scopo di assicurare  la  funzionalita'  del
CIPE,  l'articolo  29  del  decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non
si applica, altresi', all'Unita' tecnica-finanza di progetto  di  cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla  segreteria
tecnica della cabina di regia nazionale di cui all'articolo 5,  comma
3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e all'articolo  6
del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  9
febbraio 1999, n. 61. La segreteria  tecnico-operativa  istituita  ai
sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e
successive modificazioni, costituisce organo di  direzione  ricadente
tra quelli di cui all'articolo  29,  comma  7,  del  decreto-legge  4
luglio 2006, n. 223, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  4
agosto 2006, n. 248. (9) 
  22-ter. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 23 agosto  1988,  n.
400, e' sostituito dal seguente: 
  "2 Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa  assegni,  anche
in via delegata, compiti specifici ad un Ministro  senza  portafoglio
ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque  attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,  che  puo'
delegarli a un Ministro o a  un  Sottosegretario  di  Stato,  e  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri". 
  23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente  decreto
e limitatamente alle amministrazioni interessate  dal  riordino,  con
regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e  il
numero  massimo  delle  strutture  di  primo  livello,  in  modo   da
assicurare che al termine del processo di  riorganizzazione  non  sia
superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa  previsto  per  i
Ministeri di origine e si resti altresi' entro il limite  complessivo
della spesa sostenuta, alla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto, per la totalita' delle strutture di cui al presente comma. 
  23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  sentiti  i
Ministri  interessati,  previa  consultazione  delle   organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri  e
le modalita' per l'individuazione delle risorse umane  relative  alle
funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4,  5,  6,  7,  8,  9  e
19-quater. 
  24. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 12 giugno 2001,  n.
217, convertito, con modificazioni, dalla legge  3  agosto  2001,  n.
317, dopo le parole: "i singoli Ministri" sono inserite le  seguenti:
", anche senza portafoglio,". 
  24-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165, dopo il  secondo  periodo,  e'  inserito  il  seguente:
"All'atto del giuramento  del  Ministro,  tutte  le  assegnazioni  di
personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e
le consulenze e i contratti, anche a termine,  conferiti  nell'ambito
degli uffici di cui al presente comma, decadono  automaticamente  ove
non  confermati  entro  trenta  giorni  dal  giuramento   del   nuovo
Ministro". 
  24-ter. Il termine di cui all'articolo 14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal  comma  24-bis
del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento  dei  Ministri
in carica alla data di entrata in vigore della legge  di  conversione
del  presente  decreto,  da  tale  ultima  data.  Sono  fatti  salvi,
comunque, le assegnazioni e gli incarichi  conferiti  successivamente
al 17 maggio 2006. 
  24-quater.  Ai  vice  Ministri  e'  riservato  un  contingente   di
personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari
di Stato.  Tale  contingente  si  intende  compreso  nel  contingente
complessivo del personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione
stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle  risorse
complessive a tal fine previste. 
  24-quinquies.((COMMA ABROGATO DAL  D.L.  30  APRILE  2022,  N.  36,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 GIUGNO 2022, N. 79)). 
  24-sexies.  Alle  disposizioni  di  cui  ai   commi   24-quater   e
24-quinquies si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell'articolo
7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino  a  tale
adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di  personale
incompatibili con i  commi  24-quater  e  24-quinquies,  a  qualsiasi
titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano  utilizzati
per gli uffici di diretta collaborazione  del  Ministro,  nei  limiti
delle dotazioni ordinarie di questi ultimi. 
  24-septies. E' abrogato l'articolo 3 della legge 6 luglio 2002,  n.
137. 
  24-octies. All'articolo 3, comma  2,  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio  2001,  n.  258,  e
successive modificazioni, sono soppresse le seguenti  parole:  ",  di
cui  uno  scelto  tra  i  dirigenti  preposti  a  uffici  di  livello
dirigenziale generale del Ministero". 
  24-novies. All'articolo 3-bis, comma 3,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,  le
parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o
deputato della Repubblica, nonche'  di  consigliere  regionale"  sono
soppresse. 
  25. Le modalita' di attuazione del presente decreto  devono  essere
tali da garantire l'invarianza della spesa con specifico  riferimento
al  trasferimento  di  risorse  umane  in  servizio,  strumentali   e
finanziarie gia' previste dalla legislazione vigente e  stanziate  in
bilancio,  fatta  salva  la  rideterminazione  degli  organici  quale
risultante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge  30
dicembre 2004, n. 311. 
  25-bis.  Dal  riordino  delle  competenze  dei  Ministeri  e  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e  dal  loro  accorpamento  non
deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto
corrisposti   ai    dipendenti    trasferiti    ovvero    a    quelli
dell'amministrazione di destinazione  che  si  rifletta  in  maggiori
oneri per il bilancio dello Stato. 
  25-ter. Gli schemi dei decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del
Consiglio dei Ministri previsti dal presente decreto, sono  corredati
da relazione tecnica e sottoposti  per  il  parere  alle  Commissioni
parlamentari competenti per materia e alle Commissioni  bilancio  del
Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili  di
carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della
richiesta, i decreti possono essere comunque adottati. 
  25-quater. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di
diretta  collaborazione  dei  Ministri,  dei  vice  Ministri  e   dei
Sottosegretari di Stato  non  deve  essere,  comunque,  superiore  al
limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di
entrata in vigore del presente decreto. 
  25-quinquies.   All'onere   relativo   alla   corresponsione    del
trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari  di
Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19  del  presente  articolo,
pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro  375.000  a  decorrere
dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e
ad  euro  375.000  per  l'anno  2007,   mediante   riduzione,   nella
corrispondente   misura,   dell'autorizzazione   di   spesa    recata
dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies,  del  decreto-legge  14  marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  maggio
2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a  decorrere  dall'anno  2008,
mediante corrispondente riduzione  dello  stanziamento  iscritto,  ai
fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,  nell'ambito   dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2006, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero degli affari esteri. 
  25-sexies.  Al  maggiore  onere  derivante   dalla   corresponsione
dell'indennita' prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad
euro 4.576.000 per l'anno  2006  e  ad  euro  6.864.000  a  decorrere
dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7,  comma  3,  lettera
a)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  sono  soppresse   le   seguenti
strutture di missione istituite presso la  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri: 
  a) "Segreteria tecnica dell'Unita'  per  la  semplificazione  e  la
qualita' della regolazione" di cui all'articolo 1, comma 22- bis, del
decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; il Ministro delegato provvede  al
riordino della predetta Unita', integrandola  se  necessario  con  un
contingente di personale inferiore di almeno il 30 per cento rispetto
a quello previsto per la soppressa Segreteria tecnica."