LEGGE 17 maggio 1999, n. 144

Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali.

note: Entrata in vigore della legge: 23-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/07/2020)
Testo in vigore dal: 1-1-2016
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 7. 
      (Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto). 
  1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di
progetto. di seguito denominata " Unita' ". 
  2.  L'Unita'  ha  il  compito  di  promuovere,  all'interno   delle
pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di
infrastrutture con  ricorso  a  capitali  privati  anche  nell'ambito
dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11,  della
legge 11 febbraio 1994, n. 109,  e  successive  modificazioni,  e  di
fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE  su
materie inerenti al finanziamento delle infrastrutture. 
  3. L'Unita' fornisce supporto alle  amministrazioni  aggiudicatrici
nella attivita' di individuazione delle  necessita'  suscettibili  di
essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati  con
capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di  cui
all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994,  n.  109,  e
successive modificazioni. 
  4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni  che  ne  facciano
richiesta nello svolgimento delle attivita' di  valutazione  tecnico-
economica delle proposte presentate dai soggetti promotori  ai  sensi
dell'articolo  37-bis  della  legge  11  febbraio  1994,  n.  109,  e
successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione della gara e
della aggiudicazione delle offerte  da  essa  risultanti  secondo  le
modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109
del 1994. 
  5.  L'Unita'  esercita  la  propria  attivita'  nel  quadro   degli
interventi individuati  dalla  programmazione  triennale  dei  lavori
pubblici. 
  6. Nel termine di trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, il CIPE  stabilisce  con  propria  delibera  le
modalita' organizzative dell'unita. 
  7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte
tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato  in  posizione
di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione,  fondato
sulla concreta esperienza nel settore, tra  professionalita'  esterne
che operano nei settori tecnico-ingegneristico, economico-finanziario
e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determinate  con  decreto
del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della   programmazione
economica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. 
  8.  I  componenti  dell'Unita'  sono  nominati  con   decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del
tesoro, del bilancio e della programmazione  economica,  di  concerto
con i Ministri dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione
e dell'ambiente, durano in  carica  quattro  anni  e  possono  essere
confermati per una sola volta. 
  9. Con decreto del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono determinati  il  trattamento  economico  spettante  ai
componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate  al  suo
funzionamento. 
  10. All'onere derivante dall'applicazione  del  presente  articolo,
determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si
provvede  mediante  corrispondente   riduzione   dello   stanziamento
iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,  nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente  "Fondo  speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro,  del  bilancio  e
della  programmazione  economica  per   l'anno   1999,   parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
  11.  Il  CIPE  presenta  al  Parlamento   una   relazione   annuale
sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti. 
                                                               ((26)) 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
589) che "Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture
tecniche del Dipartimento per la programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
l'Unita' tecnica - Finanza di progetto, di cui all'articolo  7  della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' soppressa e le relative  funzioni  e
competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento,
per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a
supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee  guida
per la regolazione dei servizi di  pubblica  utilita',  previste  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  novembre  2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009,  puo'
avvalersi complessivamente di  un  massimo  di  diciotto  esperti  in
materia di investimenti pubblici e finanza di progetto.  Con  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i requisiti  professionali,  i  criteri  per  l'attribuzione
degli incarichi,  la  durata,  le  cause  di  incompatibilita'  e  il
trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unita' tecnica  -
Finanza di progetto contenuti in  atti  normativi  devono  intendersi
riferiti al Dipartimento per la  programmazione  e  il  coordinamento
della politica economica".