DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 1999, n. 300

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/09/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
Testo in vigore dal: 13-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 23
             (Istituzione del ministero e attribuzioni)

  1. E' istituito il ministero dell'economia e delle finanze.
  2.  Al  ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti
allo  Stato  in  materia  di  politica  economica,  finanziaria  e di
bilancio,  programmazione  degli investimenti pubblici, coordinamento
della  spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti,(( ivi incluso il
settore  della  spesa  sanitaria,  ))  politiche  fiscali  e  sistema
tributario,  demanio  e  patrimonio  statale,  catasto  e  dogane  Il
ministero  svolge altresi' i compiti di vigilanza su enti e attivita'
e  le  funzioni  relative  ai  rapporti  con autorita' di vigilanza e
controllo previsti dalla legge.
  3.  Al  ministero  sono  trasferite  con  le  inerenti  risorse, le
funzioni   dei   ministeri  del  tesoro,  bilancio  e  programmazione
economica  e  delle  finanze, eccettuate quelle attribuite, anche dal
presente  decreto,  ad  altri  ministeri o ad agenzie e fatte in ogni
caso  salve,  ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e
3,  comma  1,  lettere  a)  e  b) della legge 15 marzo 1997,n. 59, le
funzioni  conferite  dalla  vigente legislazione alle regioni ed agli
enti locali e alle autonomie funzionali.