LEGGE 23 agosto 1988, n. 400

Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/9/1988. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/04/2021)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-10-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9 
Ministri senza portafoglio, incarichi speciali di Governo,  incarichi
                       di reggenza ad interim 
 
  1. All'atto della costituzione del  Governo,  il  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
puo' nominare, presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
ministri  senza  portafoglio,  i  quali  svolgono  le  funzioni  loro
delegate  dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  sentito  il
Consiglio  dei  ministri,  con  provvedimento  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale. ((14)) 
  2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa  assegni,  anche
in via delegata, compiti specifici ad un Ministro  senza  portafoglio
ovvero  a  specifici  uffici  o  dipartimenti  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque  attribuiti,
rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri,  che  puo'
delegarli a un Ministro o a  un  Sottosegretario  di  Stato,  e  alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
  3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito  il  Consiglio
dei ministri, puo' conferire ai ministri, con decreto di cui e'  data
notizia nella Gazzetta Ufficiale, incarichi speciali di  Governo  per
un tempo determinato. 
  4. Il Presidente della Repubblica su  proposta  del  Consiglio  dei
ministri, puo' conferire al Presidente del Consiglio stesso o  ad  un
ministro l'incarico di reggere ad interim un Dicastero,  con  decreto
di cui e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 3 agosto 2007, n. 124 ha disposto (con l'art. 3, comma 4) che
"In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della  legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, non e'  richiesto
il parere del  Consiglio  dei  ministri  per  il  conferimento  delle
deleghe di cui al presente articolo al Ministro senza portafoglio."