LEGGE 27 febbraio 1967, n. 48

Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2019)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
(Costituzione ed attribuzioni del Comitato interministeriale  per  la
                      programmazione economica) 
 
  E' costituito il "Comitato interministeriale per la  programmazione
economica". 
  Il Comitato e' presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri
ed e' costituito in via permanente dal Ministro dell'economia e delle
finanze, che ne e' vice  presidente,  e  dai  Ministri  degli  affari
esteri,  dello  sviluppo  economico,  delle  infrastrutture   e   dei
trasporti, del lavoro e  delle  politiche  sociali,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali, dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare, dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  nonche'
dai Ministri  delegati  per  gli  affari  europei,  per  la  coesione
territoriale, e per gli affari regionali in  qualita'  di  presidente
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, e dal  Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, o  un  suo  delegato,  in  rappresentanza  della
Conferenza stessa. 
  In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri,  il  Comitato  e'  presieduto  dal  Ministro
dell'economia e delle finanze in  qualita'  di  vice  presidente  del
Comitato stesso. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche
di quest'ultimo,  le  relative  funzioni  sono  svolte  dal  Ministro
presente piu' anziano per eta'. 
  Ferme  restando  le  competenze  del  Consiglio  dei   Ministri   e
subordinatamente  ad  esse,  il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  predispone  gli  indirizzi  della  politica
economica  nazionale;  indica,  su  relazione  del  Ministro  per  il
bilancio e la programmazione economica,  le  linee  generali  per  la
elaborazione del programma economico nazionale e,  su  relazione  del
Ministro per il tesoro, le linee generali  per  la  impostazione  dei
progetti di bilancio annuali e pluriennali di previsione dello Stato,
nonche' le direttive generali  intese  all'attuazione  del  programma
economico nazionale  ed  a  promuovere  e  coordinare  a  tale  scopo
l'attivita' della pubblica Amministrazione  e  degli  enti  pubblici;
esamina la situazione economica generale ai fini  della  adozione  di
provvedimenti congiunturali. 
  Entro il mese di luglio il Ministro del tesoro, di concerto con  il
Ministro del bilancio e della programmazione economica,  presenta  al
CIPE lo schema delle linee di impostazione dei progetti  di  bilancio
annuale e pluriennale  allegandovi  le  relazioni  programmatiche  di
settore, riunite e coordinate in un  unico  documento  e  i  relativi
allegati. PERIODO ABROGATO DALLA L. 23 AGOSTO 1988, N. 362. 
  Entro il 15 di settembre il CIPE approva la relazione  previsionale
e programmatica, le relazioni programmatiche di settore e le linee di
impostazione dei progetti di bilancio annuale e pluriennale. 
  Le  regioni,  con  il  concorso  degli  enti  locali  territoriali,
determinano  gli   obiettivi   programmatici   dei   propri   bilanci
pluriennali in riferimento ai programmi regionali di  sviluppo  e  in
armonia con  gli  obiettivi  programmatici  risultanti  dal  bilancio
pluriennale dello Stato. 
  Qualora  il  Governo  riscontri   la   mancata   attuazione   della
armonizzazione prevista dal  precedente  comma,  puo'  promuovere  la
questione di merito per contrasto di interessi ai  sensi  del  quarto
comma dell'articolo 127 della Costituzione. 
  Promuove, altresi', l'azione necessaria per l'armonizzazione  della
politica economica nazionale con le politiche economiche degli  altri
Paesi della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio  (C.E.C.A.),
della Comunita' economica europea (C.E.E.) e della Comunita'  europea
dell'energia  atomica  (C.E.E.A.),  secondo  le  disposizioni   degli
Accordi di Parigi del 18 aprile 1951, ratificati con legge 25  giugno
1952, n. 766, e degli Accordi di Roma del 25  marzo  1957  ratificati
con legge 14 ottobre 1957, n. 1203. 
  Sono chiamati  a  partecipare  alle  riunioni  del  Comitato  altri
Ministri, quando vengano trattate questioni riguardanti i settori  di
rispettiva competenza. Sono  altresi'  chiamati  i  Presidenti  delle
Giunte regionali, i Presidenti delle Province autonome  di  Trento  e
Bolzano,  quando  vengano  trattati  problemi   che   interessino   i
rispettivi Enti. 
  Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni  di  segretario,
un Ministro o un Sottosegretario di Stato, nominato con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri. 
  Alle sedute del Comitato interministeriale  per  la  programmazione
economica possono essere invitati ad intervenire il Governatore della
Banca d'Italia, il Presidente dell'Istituto centrale  di  statistica,
il segretario della programmazione. 
  Per l'esame dei problemi specifici il Comitato puo' costituire  nel
suo seno Sottocomitati. 
  I servizi di segreteria del Comitato sono affidati  alla  Direzione
generale  per  l'attuazione  della   programmazione   economica   del
Ministero del bilancio e della  programmazione  economica.  Per  tali
servizi possono essere addetti  presso  il  Ministero  funzionari  di
altra Amministrazione a richiesta della Presidenza del Consiglio  dei
Ministri. (2) 
 
                                                               ((17)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 5 agosto 1978, n. 468 ha disposto (con l'art.  37,  comma  1)
che "Le norme della presente legge si applicano a decorrere dall'anno
finanziario  1979,  salve  le  diverse   decorrenze   stabilite   nei
rispettivi articoli". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla
L. 12 dicembre 2019, n. 141, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma  1)
che a decorrere dal 1° gennaio 2021 "nella legge 27 febbraio 1967, n.
48, e in ogni  altra  disposizione  vigente,  qualunque  richiamo  al
Comitato  interministeriale  per  la  programmazione  economica  deve
intendersi   riferito   al   Comitato   interministeriale   per    la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS)".