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LEGGE 14 ottobre 1957, n. 1203

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi internazionali, firmati a Roma il 25 marzo 1957: a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed Atti allegati; b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed Atti allegati; c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.

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Testo in vigore dal:  24-12-1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati in Roma il 25 marzo 1957:
a) Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati;
b) Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati;
c) Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee.