DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2006
                              Art. 45.
Finanziamento delle azioni positive realizzate mediante la formazione
                            professionale

             (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 3)

  1.  Al  finanziamento  dei  progetti  di  formazione finalizzati al
perseguimento   dell'obiettivo  di  cui  all'articolo  42,  comma  1,
autorizzati  secondo le procedure previste dagli articoli 25, 26 e 27
della  legge 21 dicembre 1978, n. 845, ed approvati dal Fondo sociale
europeo,  e'  destinata  una  quota  del Fondo di rotazione istituito
dall'articolo  25  della  stessa  legge,  determinata annualmente con
deliberazione  del  Comitato  interministeriale per la programmazione
economica.
  2.  La  finalizzazione  dei progetti di formazione al perseguimento
dell'obiettivo  di  cui  all'articolo  42,  comma 1, viene accertata,
entro  il 31 marzo dell'anno in cui l'iniziativa deve essere attuata,
dalla  commissione  regionale  per  l'impiego. Scaduto il termine, al
predetto accertamento provvede il Comitato di cui all'articolo 8.
  3.  La  quota del Fondo di rotazione di cui al comma 1 e' ripartita
tra  le  regioni in misura proporzionale all'ammontare dei contributi
richiesti per i progetti approvati.
          Nota all'art. 45:
              - Gli  articoli 25,  26  e  27  della legge 21 dicembre
          1978,   n.   845,  recante:  «Legge-quadro  in  materia  di
          formazione professionale», sono di seguito riportati:
              «Art.  25 (Istituzione di un Fondo di rotazione). - Per
          favorire  l'accesso  al  Fondo  sociale  europeo e al Fondo
          regionale  europeo  dei progetti realizzati dagli organismi
          di  cui  all'articolo  precedente,  e' istituito, presso il
          Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  con
          l'amministrazione  autonoma  e  gestione fuori bilancio, ai
          sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, un
          Fondo di rotazione.
              Per  la  costituzione  del  Fondo  di rotazione, la cui
          dotazione  e'  fissata  in lire 100 miliardi, si provvede a
          carico  del  bilancio  dello  Stato con l'istituzione di un
          apposito  capitolo  di  spesa nello stato di previsione del
          Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per l'anno
          1979.
              A  decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
          1979,  le aliquote contributive di cui ai numeri da 1) a 5)
          dell'art.   20  del  decreto-legge  2 marzo  1974,  n.  30,
          convertito,  con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974,
          n.  114,  e  modificato  dall'art.  11 della legge 3 giugno
          1975, n. 160, sono ridotte:
                1) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                2) dal 4,45 al 4,15 per cento;
                3) dai 3,05 al 2,75 per cento;
                4) dal 4,30 al 4 per cento;
                5) dal 6,50 al 6,20 per cento.
              Con  la  stessa  decorrenza  l'aliquota  del contributo
          integrativo  dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro
          la  disoccupazione involontaria ai sensi dell'art. 12 della
          legge  3 giugno  1975,  n. 160, e' aumentata in misura pari
          allo 0,30 per cento delle retribuzioni soggette all'obbligo
          contributivo.
              I   due   terzi   delle   maggiori   entrate  derivanti
          dall'aumento    contributivo    di    cui   al   precedente
          comma affluiscono  al  Fondo  di  rotazione.  Il versamento
          delle  somme  dovute  al  Fondo e' effettuato dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale  con  periodicita'
          trimestrale.
              La  parte  di disponibilita' del Fondo di rotazione non
          utilizzata  al termine di ogni biennio, a partire da quello
          successivo  alla  data  di entrata in vigore della presente
          legge,  rimane  acquisita alla gestione per l'assicurazione
          obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
              Alla   copertura   dell'onere  di  lire  100  miliardi,
          derivante    dall'applicazione    della    presente   legge
          nell'esercizio  finanziario  1979, si fara' fronte mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento del capitolo
          9001  dello  stato  di previsione della spesa del Ministero
          del tesoro per l'anno finanziario anzidetto.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              Le  somme  di  cui  ai  commi precedenti affluiscono in
          apposito  conto  corrente  infruttifero  aperto  presso  la
          tesoreria  centrale  e  denominato  «Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale  -  somme destinate a promuovere
          l'accesso  al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati
          dagli  organismi  di  cui  all'art.  8  della decisione del
          consiglio  delle  Comunita' europee numero 71/66/CEE del 1°
          febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del
          20 dicembre 1977.».
              «Art.   26   (Finanziamento  integrativo  dei  progetti
          speciali).  -  Un  terzo  delle  maggiori entrate derivanti
          dall'aumento     contributivo     di    cui    al    quarto
          comma dell'articolo precedente   e'  versato  dall'Istituto
          nazionale   della   previdenza  sociale,  con  periodicita'
          trimestrale,   in   un  conto  corrente  aperto  presso  la
          tesoreria   centrale   dello   Stato,   per  la  successiva
          acquisizione    all'entrata    del   bilancio   statale   e
          contemporanea  iscrizione  ad  apposito  capitolo  di spesa
          dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e della
          previdenza  sociale,  al fine di integrare il finanziamento
          dei  progetti  speciali  di cui all'art. 36 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica  24 luglio  1977,  n.  616,
          eseguiti dalle regioni, per ipotesi di rilevante squilibrio
          locale  tra  domanda ed offerta di lavoro, nei territori di
          cui  all'art.  1  del testo unico approvato con decreto del
          Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
              La  dotazione di cui al comma precedente e' gestita con
          amministrazione  autonoma fuori bilancio ai sensi dell'art.
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              «Art.  27  (Erogazione  dei finanziamenti). - A seguito
          dell'approvazione  da  parte  del Fondo sociale europeo dei
          singoli  progetti,  con  decreto  del Ministro del lavoro e
          della  previdenza  sociale, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  e'  stabilito,  anche  sotto  forma di acconti, il
          contributo  a  carico  del  Fondo  di  rotazione  di cui al
          precedente art. 25 a favore degli organismi di cui all'art.
          24, primo comma.
              Con  decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
          sociale,  di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  e'
          disposta  l'erogazione, a favore delle regioni interessate,
          dei contributi di cui al primo comma dell'art. 26.».