DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-3-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 (in SO n.91, relativo alla G.U. 14/05/2005, n.111).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 18-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                                 Art. 3
                     Semplificazione amministrativa

      1.  L'articolo  19  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e'
    sostituito  dal  seguente:  "Art.  19.  Dichiarazione  di  inizio
    attivita'.  1.  Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione
    non  costitutiva,  permesso  o  nulla  osta  comunque denominato,
    comprese  le  domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste
    per  l'esercizio  di  attivita'  imprenditoriale,  commerciale  o
    artigianale    il    cui    rilascio    dipenda    esclusivamente
    dall'accertamento  dei requisiti e presupposti di legge o di atti
    amministrativi  a  contenuto  generale  e  non sia previsto alcun
    limite   o  contingente  complessivo  o  specifici  strumenti  di
    programmazione  settoriale per il rilascio degli atti stessi, con
    la  sola  esclusione  degli atti rilasciati dalle amministrazioni
    preposte   alla   difesa   nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,
    all'immigrazione,   all'amministrazione   della  giustizia,  alla
    amministrazione  delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti
    le  reti  di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco,
    alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica  incolumita', del
    patrimonio  culturale  e  paesaggistico  e dell'ambiente, nonche'
    degli  atti imposti dalla normativa comunitaria, e' sostituito da
    una  dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di
    autocertificazioni,  delle  certificazioni  e  delle attestazioni
    normativamente   richieste.   L'amministrazione  competente  puo'
    richiedere  informazioni o certificazioni relative a fatti, stati
    o qualita' soltanto qualora non siano attestati in documenti gia'
    in  possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente
    acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
      2. L'attivita' oggetto della dichiarazione puo' essere iniziata
    decorsi   trenta   giorni   dalla  data  di  presentazione  della
    dichiarazione   all'amministrazione  competente.  Contestualmente
    all'inizio  dell'attivita',  l'interessato  ne  da' comunicazione
    all'amministrazione competente.
      3.  L'amministrazione  competente, in caso di accertata carenza
    delle  condizioni, modalita' e fatti legittimanti, nel termine di
    trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
    2,  adotta  motivati  provvedimenti  di  divieto  di prosecuzione
    dell'attivita'  e  di  rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove
    cio'  sia  possibile,  l'interessato  provveda  a conformare alla
    normativa  vigente  detta  attivita'  ed  i suoi effetti entro un
    termine  fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore
    a   trenta   giorni.   E'   fatto   comunque   salvo   il  potere
    dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via
    di  autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
    Nei  casi  in  cui  la  legge prevede l'acquisizione di pareri di
    organi   o   enti   appositi,   il  termine  per  l'adozione  dei
    provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione  dell'attivita' e di
    rimozione  dei  suoi  effetti sono sospesi, fino all'acquisizione
    dei  pareri,  fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali
    l'amministrazione    puo'   adottare   i   propri   provvedimenti
    indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione
    e' data comunicazione all'interessato.
      4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono
    termini  diversi  da  quelli  di  cui ai commi 2 e 3 per l'inizio
    dell'attivita'  e  per  l'adozione  da parte dell'amministrazione
    competente   di   provvedimenti   di   divieto   di  prosecuzione
    dell'attivita' e di rimozione dei suoi effetti.
      5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e
    3   e'   devoluta   alla   giurisdizione  esclusiva  del  giudice
    amministrativo".
      2.  La  prima  registrazione  dei veicoli nel pubblico registro
    automobilistico (P.R.A.) puo' anche essere effettuata per istanza
    dell'acquirente,     attraverso     lo    Sportello    telematico
    dell'automobilista (STA) di cui all'articolo 2 del regolamento di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000,
    n.  358,  con  le  modalita' di cui all'articolo 38, comma 3, del
    regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445.
      3.  Alla  rubrica  dell'articolo  8  del  regolamento di cui al
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica 19 settembre 2000, n.
    358,   sono   soppresse  le  seguenti  parole:  "e  dichiarazione
    sostitutiva";  i  commi  3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies del
    medesimo articolo 8, nonche' l'allegato 1 del citato regolamento,
    sono abrogati.
    4. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
    5. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
    6. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.
    6-bis.  L'articolo  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241, e
  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.   2.   -   (Conclusione  del  procedimento)  -  1.  Ove  il
  procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad  una  istanza, ovvero
  debba  essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il
  dovere  di  concluderlo  mediante  l'adozione  di  un provvedimento
  espresso.
    2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17,
  comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, su proposta del
  Ministro  competente,  di  concerto con il Ministro per la funzione
  pubblica,  sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di
  competenza  delle  amministrazioni  statali devono concludersi, ove
  non  siano  direttamente  previsti  per  legge.  Gli  enti pubblici
  nazionali  stabiliscono,  secondo  i  propri ordinamenti, i termini
  entro   i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
  competenza.  I  termini  sono  modulati  tenendo  conto  della loro
  sostenibilita',     sotto     il     profilo    dell'organizzazione
  amministrativa,  e della natura degli interessi pubblici tutelati e
  decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento
  della domanda, se il procedimento e' ad iniziativa di parte.
    3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine e' di
  novanta giorni.
    4.  Nei  casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione
  di  un  provvedimento  l'acquisizione  di  valutazioni  tecniche di
  organi  o  enti  appositi,  i  termini  di  cui ai commi 2 e 3 sono
  sospesi  fino  all'acquisizione  delle  valutazioni tecniche per un
  periodo  massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini
  di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresi' sospesi, per una sola
  volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative
  a  fatti,  stati  o  qualita'  non  attestati  in documenti gia' in
  possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili
  presso   altre   pubbliche   amministrazioni.   Si   applicano   le
  disposizioni dell'articolo 14, comma 2.
    5.  Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai
  commi  2  o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione,
  ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
  puo'   essere   proposto   anche   senza   necessita'   di  diffida
  all'amministrazione     inadempiente,    fintanto    che    perdura
  l'inadempimento  e  comunque  non  oltre un anno dalla scadenza dei
  termini  di  cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo
  puo'  conoscere  della  fondatezza  dell'istanza. E' fatta salva la
  riproponibilita'  dell'istanza  di  avvio  del  procedimento ove ne
  ricorrano i presupposti".
    6-ter.  L'articolo  20  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e
  successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
    "Art.  20.  -  (Silenzio assenso) - 1. Fatta salva l'applicazione
  dell'articolo  19,  nei  procedimenti  ad  istanza  di parte per il
  rilascio    di    provvedimenti    amministrativi    il    silenzio
  dell'amministrazione   competente   equivale   a  provvedimento  di
  accoglimento della domanda, senza necessita' di ulteriori istanze o
  diffide,    se    la    medesima   amministrazione   non   comunica
  all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il
  provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
    2.  L'amministrazione competente puo' indire, entro trenta giorni
  dalla  presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza
  di  servizi  ai  sensi  del  capo  IV,  anche  tenendo  conto delle
  situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
    3.  Nei  casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad
  accoglimento   della  domanda,  l'amministrazione  competente  puo'
  assumere  determinazioni  in  via  di  autotutela,  ai  sensi degli
  articoli 21-quinquies e 21-nonies.
    4.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano agli
  atti   e   procedimenti   riguardanti  il  patrimonio  culturale  e
  paesaggistico,   l'ambiente,   la  difesa  nazionale,  la  pubblica
  sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumita', ai
  casi   in   cui  la  normativa  comunitaria  impone  l'adozione  di
  provvedimenti  amministrativi  formali,  ai  casi  in  cui la legge
  qualifica    il    silenzio   dell'amministrazione   come   rigetto
  dell'istanza,  nonche' agli atti e procedimenti individuati con uno
  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su
  proposta  del  Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
  Ministri competenti.
    5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis".
    6-quater.  I  regolamenti  e  le determinazioni di cui al comma 2
  dell'articolo  2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito
  dal   comma  6-bis  del  presente  articolo,  sono  adottati  entro
  centottanta  giorni  dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto.
    6-quinquies.  Continuano  ad  applicarsi  le disposizioni vigenti
  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di conversione del
  presente  decreto, emanate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della
  legge  7  agosto 1990, n. 241, se non modificate o sostituite dalle
  disposizioni  adottate  dal Governo o dagli enti pubblici nazionali
  ai  sensi  dell'articolo  2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n.
  241, come sostituito dal comma 6-bis del presente articolo.
    6-sexies.  Le  disposizioni  di cui all'articolo 20 della legge 7
  agosto  1990,  n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
  articolo,  non  si  applicano ai procedimenti in corso alla data di
  entrata  in vigore della legge di conversione del presente decreto,
  ferma la facolta' degli interessati di presentare nuove istanze.
    6-septies.  Le  domande presentate entro centottanta giorni dalla
  data  di  entrata in vigore della legge di conversione del presente
  decreto si intendono accolte, senza necessita' di ulteriori istanze
  o  diffide,  se  l'amministrazione  non comunica all'interessato il
  provvedimento  di  diniego nel termine di centottanta giorni, salvo
  che, ai sensi della normativa vigente, sia previsto un termine piu'
  lungo  per  la  conclusione  del  procedimento.  Si  applica quanto
  previsto  dai  commi  2,  3,  4  e 5 dell'articolo 20 della legge 7
  agosto  1990,  n. 241, come sostituito dal comma 6-ter del presente
  articolo.
    6-octies.  Il comma 2 dell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990,
  n. 241, e' sostituito dal seguente:
  "2.   I   documenti   attestanti  atti,  fatti,  qualita'  e  stati
  soggettivi,  necessari  per  l'istruttoria  del  procedimento, sono
  acquisiti  d'ufficio  quando  sono in possesso dell'amministrazione
  procedente,  ovvero  sono  detenuti,  istituzionalmente,  da  altre
  pubbliche   amministrazioni.   L'amministrazione   procedente  puo'
  richiedere  agli  interessati  i  soli  elementi  necessari  per la
  ricerca dei documenti".
    6-novies. All'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo
  il comma 2, e' aggiunto il seguente:
  "2-bis.  Restano  ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e
  controllo  su  attivita'  soggette  ad  atti di assenso da parte di
  pubbliche  amministrazioni  previste  da leggi vigenti, anche se e'
  stato dato inizio all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20".
    6-decies.  Al comma 5 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990,
  n. 241, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le controversie
  relative  all'accesso  ai  documenti amministrativi sono attribuite
  alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo".
    6-undecies.  All'articolo  16,  comma  3, della legge 29 dicembre
  1993,  n.  580,  le  parole: "una sola volta" sono sostituite dalle
  seguenti: "due sole volte".
    6-duodecies.  Per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  propria
  competenza,  il  Ministro per la funzione pubblica si avvale di una
  Commissione  istituita . . . presso la Presidenza del Consiglio dei
  ministri  -  Dipartimento  della  funzione pubblica, presieduta dal
  Ministro  o da un suo delegato e composta dal Capo del Dipartimento
  degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
  dei  ministri,  con  funzioni  di  vice  presidente, e da un numero
  massimo  di  venti  componenti  scelti fra professori universitari,
  magistrati  amministrativi,  contabili  ed ordinari, avvocati dello
  Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno
  quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle
  amministrazioni  pubbliche  ed esperti di elevata professionalita'.
  Se  appartenenti  ai  ruoli  delle  pubbliche  amministrazioni, gli
  esperti  possono  essere  collocati  in  aspettativa o fuori ruolo,
  secondo  le  norme  ed  i  criteri  dei  rispettivi ordinamenti. La
  Commissione  e' assistita da una segreteria tecnica. Il contingente
  di  personale  da collocare fuori ruolo ai sensi del presente comma
  non puo' superare le dieci unita'. ((12))
    6-terdecies.  La  nomina dei componenti della Commissione e della
  segreteria  tecnica  di  cui  al  comma 6-duodecies e' disposta con
  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del Ministro
  per  la  funzione  pubblica  da  lui  delegato,  che  ne disciplina
  altresi'   l'organizzazione   e   il   funzionamento.   Nei  limiti
  dell'autorizzazione  di  spesa  di cui al comma 6-quaterdecies, con
  successivo  decreto  dello  stesso  Ministro,  di  concerto  con il
  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabiliti i compensi
  spettanti ai predetti componenti.
    6-quaterdecies.   Per   l'attuazione   dei  commi  6-duodecies  e
  6-terdecies  e'  autorizzata  la  spesa massima di 750.000 euro per
  l'anno  2005, di 1.500.000 euro per l'anno 2006 e di 1.500.000 euro
  per   l'anno   2007.   Al   relativo  onere  si  provvede  mediante
  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al
  decreto  legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata dalla
  tabella  C  della legge 30 dicembre 2004, n. 311; dall'anno 2008 si
  provvede  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 3, lettera d), della
  legge  5  agosto  1978,  n.  468. Il Ministro dell'economia e delle
  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
  occorrenti variazioni di bilancio.
    6-quinquiesdecies.  Al comma 8 dell'articolo 50 del decreto-legge
  30  settembre  2003,  n.  269, convertito, con modificazioni, dalla
  legge  24  novembre  2003,  n.  326,  dopo le parole: "al Ministero
  dell'economia  e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", entro
  il  giorno  10  del mese successivo a quello di utilizzazione della
  ricetta   medica,  anche  per  il  tramite  delle  associazioni  di
  categoria  e  di  soggetti  terzi  a  tal  fine  individuati  dalle
  strutture di erogazione dei servizi sanitari.".
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  AGGIORNAMENTO (12)
    Il  D.L.  18  maggio  2006,  n. 181, convertito con modificazioni
  dalla L. 17 luglio 2006, n. 233, ha disposto (con l'art. 1) che "la
  Commissione  e la segreteria tecnica di cui ai commi da 6-duodecies
  a 6-quaterdecies del presente articolo, sono soppresse".