LEGGE 9 gennaio 1991, n. 10

Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.

note: Entrata in vigore della legge: 17-1-1991. Il Titolo II entra in vigore il 15-7-1991. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/06/2020)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-9-2004
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 22 
Riorganizzazione della Direzione generale delle fonti  di  energia  e
                       delle industrie di base 
 
  1.  Con   decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  sentito  il  parere  del
Consiglio di Stato che deve  esprimersi  entro  trenta  giorni  dalla
richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del  commercio  e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del  tesoro  e  con  il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla  ristrutturazione
ed al potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e
delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. Si applicano, salvo quanto  espressamente  previsto
dalla presente disposizione, le norme di cui all'articolo  17,  comma
1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  anche  per  le  successive
modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale.  A  tal
fine le relative  dotazioni  organiche  sono  aumentate,  per  quanto
riguarda le qualifiche dirigenziali di non  piu'  undici  unita'  con
specifica professionalita' tecnica nel settore energetico, e  per  il
restante personale di non piu' novanta unita',  secondo  la  seguente
articolazione: 
a) n. 1 posto di dirigente superiore di cui alla tabella XIV,  quadro
   C, allegata al decreto del Presidente della Repubblica  30  giugno
   1972, n. 748; 
b) n. 10 posti di primo dirigente di cui alla tabella XIV, quadro  C,
   allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  giugno
   1972, n. 748; 
c) n. 10 posti di VIII livello; 
d) n. 20 posti di VII livello; 
e) n. 20 posti di VI livello; 
f) n. 10 posti di V livello; 
g) n. 10 posti di IV livello; 
h) n. 10 posti di III livello; 
i) n. 10 posti di II livello. 
  2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere  altresi'  prevista
presso la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base la costituzione di un'apposita segreteria  tecnico-operativa,
costituita da non piu' di dieci  esperti  con  incarico  quinquennale
rinnovabile (( . . . )) scelti fra docenti universitari,  ricercatori
e tecnici di societa' di capitale  -  con  esclusione  delle  imprese
private - specificamente operanti nel  settore  energetico,  di  enti
pubblici e di pubbliche amministrazioni con esclusione del  personale
del Ministero dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato.  Il
trattamento economico degli esperti  di  cui  al  presente  comma  e'
determinato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato di intesa con il Ministro del tesoro, in misura  non
inferiore a quello spettante  presso  l'ente  o  l'amministrazione  o
l'impresa di appartenenza.  I  dipendenti  pubblici,  sono  collocati
fuori  ruolo  per  l'intera  durata  dell'incarico   o   nell'analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti. 
  3. Limitatamente al personale delle  qualifiche  non  dirigenziali,
alle assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche  di
cui al comma 1 puo' procedersi a decorrere dal  1ä  gennaio  1991,  e
solo dopo aver attuato le procedure di mobilita' di  cui  al  decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988,  n.  325,  e
successive modificazioni, ed alla legge 29 dicembre 1988, n.  554,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  o  comunque  dopo  novanta
giorni dall'avvio di delle  procedure.  Nel  biennio  1991-1992  puo'
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo  del  25
per cento e complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando
comunque  i  posti  residui  riservati  per  l'intero  biennio   alla
copertura mediante le predette procedure di mobilita'. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire  1.000  milioni
per l'anno 1991 e in lire 1.800 milioni per l'anno 1992, si  provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini
del bilancio triennale 1990-1992 al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1990,  all'uopo
parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del
Ministero ed incentivazioni  al  personale"  e,  quanto  a  lire  200
milioni per l'anno 1990, a lire 600 milioni per l'anno 1991 e a  lire
1.400 milioni per  l'anno  1992,  l'accantonamento  "Automazione  del
Ministero dell'industria".