DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 43. 
                  Promozione delle azioni positive 
 
         (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 1, comma 3) 
 
  1. Le  azioni  positive  di  cui  all'articolo  42  possono  essere
promosse dal Comitato di cui all'articolo 8 e dalle consigliere e dai
consiglieri di parita' di cui all'articolo  12,  dai  centri  per  la
parita'  e  le  pari  opportunita'  a  livello  nazionale,  locale  e
aziendale, comunque denominati, ((dai  centri  per  l'impiego,))  dai
datori di  lavoro  pubblici  e  privati,  dai  centri  di  formazione
professionale,   delle   organizzazioni   sindacali    nazionali    e
territoriali,  anche  su  proposta  delle  rappresentanze   sindacali
aziendali o degli organismi  rappresentativi  del  personale  di  cui
all'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.