DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

note: Entrata in vigore del decreto: 24-5-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 27-4-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Articolo 42 
        Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro 
(Art.47 del d.lgs n.29 del 1993, come sostituito dall'art.6 del d.lgs
                           n.396 del 1997) 
 
   1. Nelle  pubbliche  amministrazioni  la  liberta'  e  l'attivita'
sindacale sono tutelate nelle forme previste dalle disposizioni della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni. Fino a quando non vengano emanate  norme  di  carattere
generale  sulla  rappresentativita'  sindacale  che  sostituiscano  o
modifichino  tali  disposizioni,  le  pubbliche  amministrazioni,  in
attuazione dei criteri di cui all'articolo 2,  comma  1,  lettera  b)
della legge 23  ottobre  1992,  n.  421,  osservano  le  disposizioni
seguenti  in  materia  di  rappresentativita'  delle   organizzazioni
sindacali ai fini dell'attribuzione dei diritti e  delle  prerogative
sindacali nei luoghi di lavoro e dell'esercizio della  contrattazione
collettiva. 
   2. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, le organizzazioni sindacali che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, possono costituire rappresentanze sindacali
aziendali ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della legge 20  maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni.  Ad  esse
spettano,  in  proporzione  alla  rappresentativita',   le   garanzie
previste dagli articoli 23, 24 e 30 della medesima  legge  n.300  del
1970, e le migliori condizioni derivanti dal contratti collettivi. 
   3. In ciascuna amministrazione, ente o struttura amministrativa di
cui al comma 8, ad iniziativa anche  disgiunta  delle  organizzazioni
sindacali di cui al  comma  2,  viene  altresi'  costituito,  con  le
modalita' di cui ai commi seguenti, un  organismo  di  rappresentanza
unitaria del personale mediante elezioni alle quali e'  garantita  la
partecipazione di tutti i lavoratori. 
   ((3-bis. Ai fini della costituzione  degli  organismi  di  cui  al
comma 3, e' garantita la partecipazione  del  personale  in  servizio
presso le rappresentanze diplomatiche e consolari nonche' presso  gli
istituti  italiani  di  cultura  all'estero,  ancorche'  assunto  con
contratto  regolato  dalla  legge  locale.  Di  quanto  previsto  dal
presente  comma  si  tiene  conto   ai   fini   del   calcolo   della
rappresentativita' sindacale ai sensi dell'articolo 43)). 
   4. Con appositi accordi  o  contratti  collettivi  nazionali,  tra
l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali rappresentative
ai  sensi   dell'articolo   43,   sono   definite   la   composizione
dell'organismo  di  rappresentanza  unitaria  del  personale   e   le
specifiche modalita' delle elezioni, prevedendo in ogni caso il  voto
segreto,  il  metodo  proporzionale  e  il  periodico  rinnovo,   con
esclusione della prorogabilita'. Deve essere garantita la facolta' di
presentare liste, oltre alle organizzazioni che, in base  ai  criteri
dell'articolo 43, siano ammesse alle trattative per la sottoscrizione
dei contratti collettivi, anche ad  altre  organizzazioni  sindacali,
purche' siano costituite in associazione con  un  proprio  statuto  e
purche' abbiano aderito  agli  accordi  o  contratti  collettivi  che
disciplinano l'elezione e il  funzionamento  dell'organismo.  Per  la
presentazione  delle  liste,  puo'  essere  richiesto  a   tutte   le
organizzazioni sindacali promotrici un numero di firme di  dipendenti
con diritto al voto non superiore al  3  per  cento  del  totale  dei
dipendenti nelle amministrazioni,  enti  o  strutture  amministrative
fino a duemila dipendenti, e del 2 per cento in quelle di  dimensioni
superiori. (33) (34) 
   5. I medesimi accordi o  contratti  collettivi  possono  prevedere
che,  alle  condizioni  di  cui  al   comma   8,   siano   costituite
rappresentanze unitarie del personale comuni a  piu'  amministrazioni
di enti di modeste dimensioni ubicati nel medesimo  territorio.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che  siano  costituiti   organismi   di
coordinamento tra le  rappresentanze  unitarie  del  personale  nelle
amministrazioni e enti con pluralita' di sedi o strutture di  cui  al
comma 8. 
   6. I componenti della rappresentanza unitaria del  personale  sono
equiparati ai dirigenti delle rappresentanze sindacali  aziendali  ai
fini della legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed
integrazioni,  e  del  presente  decreto.  Gli  accordi  o  contratti
collettivi che regolano l'elezione e il funzionamento dell'organismo,
stabiliscono i criteri e le modalita'  con  cui  sono  trasferite  ai
componenti eletti della  rappresentanza  unitaria  del  personale  le
garanzie spettanti  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  delle
organizzazioni  sindacali  di  cui  al  comma  2   che   li   abbiano
sottoscritti o vi aderiscano. 
   7. I medesimi accordi possono disciplinare  le  modalita'  con  le
quali la  rappresentanza  unitaria  del  personale  esercita  in  via
esclusiva i diritti di informazione e di partecipazione  riconosciuti
alle rappresentanze sindacali aziendali dall'articolo 9  o  da  altre
disposizioni della legge  e  della  contrattazione  collettiva.  Essi
possono  altresi'  prevedere  che,  ai  fini   dell'esercizio   della
contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del
personale  sia  integrata  da  rappresentanti  delle   organizzazioni
sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del compatto. 
   8. Salvo che i contratti collettivi non  prevedano,  in  relazione
alle caratteristiche del comparto, diversi criteri dimensionali,  gli
organismi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo possono  essere
costituiti,  alle  condizioni  previste  dai  commi  precedenti,   in
ciascuna amministrazione o ente che occupi oltre quindici dipendenti.
Nel caso di amministrazioni o enti con pluralita' di sedi o strutture
periferiche,  possono  essere  costituiti  anche  presso  le  sedi  o
struttura periferiche che siano  considerate  livelli  decentrati  di
contrattazione collettiva dai contratti collettivi nazionali. 
   9. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per la costituzione
di rappresentanze sindacali aziendali ai sensi dell'articolo 19 della
legge  20  maggio  1970,  n.  300,  e  successive  modificazioni   ed
integrazioni, la rappresentanza dei dirigenti nelle  amministrazioni,
enti o strutture amministrative e' disciplinata, in coerenza  con  la
natura delle loro  funzioni,  agli  accordi  o  contratti  collettivi
riguardanti la relativa area contrattuale. 
   10.  Alle  figure  professionali  per  le  quali   nel   contratto
collettivo del comparto sia prevista una disciplina distinta ai sensi
dell'articolo  40,  comma  2,  deve  essere  garantita  una  adeguata
presenza negli organismi di rappresentanza  unitaria  del  personale,
anche mediante  l'istituzione,  tenuto  conto  della  loro  incidenza
quantitativa e del numero dei componenti dell'organismo, di specifici
collegi elettorali. 
   11. Per quanto riguarda i diritti e le prerogative sindacali delle
organizzazioni sindacali delle  minoranze  linguistiche,  nell'ambito
della provincia di Bolzano e della regione Valle d'Aosta, si  applica
quanto previsto dall'articolo 9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 gennaio 1978,  n.  58,  e  dal  decreto  legislativo  28
dicembre 1989 n. 430. 
 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  ha  disposto  (con  l'art.  65,
comma  3)che  "In  via  transitoria,  con  riferimento   al   periodo
contrattuale immediatamente successivo a quello in corso, definiti  i
comparti e le aree di contrattazione  ai  sensi  degli  articoli  40,
comma 2, e 41, comma 4, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165, come sostituiti, rispettivamente, dagli articoli  54  e  56  del
presente decreto legislativo, l'ARAN avvia le trattative contrattuali
con le organizzazioni sindacali e le confederazioni  rappresentative,
ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del  decreto  legislativo  n.
165  del  2001,  nei  nuovi  comparti  ed  aree   di   contrattazione
collettiva, sulla base dei dati associativi  ed  elettorali  rilevati
per il biennio contrattuale 2008-2009.  Conseguentemente,  in  deroga
all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo n. 165 del
2001, sono prorogati gli organismi di  rappresentanza  del  personale
anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le  elezioni
relative al rinnovo  dei  predetti  organismi  di  rappresentanza  si
svolgeranno, con riferimento ai  nuovi  comparti  di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010." 
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AGGIORNAMENTO (34) 
  Il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150,  come  modificato  dal  D.L.  30
dicembre 2009, n. 194,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  26
febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 65, comma 3) che "In via
transitoria, con riferimento al periodo  contrattuale  immediatamente
successivo a quello in corso,  definiti  i  comparti  e  le  aree  di
contrattazione ai sensi degli articoli 40, comma 2, e  41,  comma  4,
del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  come  sostituiti,
rispettivamente,  dagli  articoli  54  e  56  del  presente   decreto
legislativo,  l'ARAN  avvia  le  trattative   contrattuali   con   le
organizzazioni sindacali  e  le  confederazioni  rappresentative.  in
deroga all'articolo 42, comma 4, del predetto decreto legislativo  n.
165 del 2001, sono prorogati  gli  organismi  di  rappresentanza  del
personale anche se le relative elezioni siano state gia' indette.  Le
elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza
si svolgeranno, con riferimento ai nuovi comparti di  contrattazione,
entro il 30 novembre 2010."