DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 15-6-2006
                              Art. 47.
Richieste di rimborso  degli oneri finanziari connessi all'attuazione
                   di progetti di azioni positive

 (decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, articolo 10, comma 1)

  1.  Il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con   i   Ministri   dell'economia  e  delle  finanze  e  delle  pari
opportunita'  e  su  indicazione  del Comitato di cui all'articolo 8,
determina,  con apposito decreto, eventuali modifiche nelle modalita'
di  presentazione  delle  richieste  di cui all'articolo 45, comma 1,
nelle  procedure  di valutazione di verifica e di erogazione, nonche'
nei  requisiti  di  onorabilita'  che  i  soggetti richiedenti devono
possedere.
  2.  La  mancata  attuazione  del progetto comporta la decadenza dal
beneficio  e la restituzione delle somme eventualmente gia' riscosse.
In caso di attuazione parziale, la decadenza opera limitatamente alla
parte  non  attuata,  la  cui  valutazione  e'  effettuata in base ai
criteri determinati dal decreto di cui al comma 1.