DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 3-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 46. 
               Rapporto sulla situazione del personale 
    (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4) 
 
  1. Le aziende pubbliche e private che  occupano  ((oltre  cinquanta
dipendenti)) sono tenute a redigere un rapporto ((...)) ogni due anni
sulla situazione del personale maschile e femminile in  ognuna  delle
professioni  ed  in  relazione  allo  stato  di   assunzioni,   della
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi
di  categoria  o  di  qualifica,  di  altri  fenomeni  di  mobilita',
dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti,
dei   prepensionamenti   e    pensionamenti,    della    retribuzione
effettivamente corrisposta. 
  ((1-bis. Le  aziende  pubbliche  e  private  che  occupano  fino  a
cinquanta  dipendenti  possono,  su  base  volontaria,  redigere   il
rapporto di cui al comma 1 con le  modalita'  previste  dal  presente
articolo)). 
  ((2. Il rapporto  di  cui  al  comma  1  e'  redatto  in  modalita'
esclusivamente telematica, attraverso la compilazione di  un  modello
pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali e  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali
aziendali. La consigliera e il consigliere regionale di parita',  che
accedono attraverso un identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti trasmessi dalle aziende aventi sede legale nel territorio di
competenza, elaborano i relativi risultati trasmettendoli  alle  sedi
territoriali dell'Ispettorato nazionale del lavoro, alla  consigliera
o al consigliere nazionale di parita',  al  Ministero  del  lavoro  e
delle politiche sociali, al Dipartimento  per  le  pari  opportunita'
della Presidenza del Consiglio dei ministri,  all'Istituto  nazionale
di statistica e al Consiglio nazionale dell'economia  e  del  lavoro.
L'accesso attraverso l'identificativo univoco ai dati  contenuti  nei
rapporti e' consentito altresi' alle consigliere e ai consiglieri  di
parita' delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta di  cui
alla legge 7 aprile 2014, n. 56, con riferimento alle aziende  aventi
sede legale nei territori di rispettiva competenza. Il Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali pubblica, in un'apposita sezione del
proprio sito internet istituzionale, l'elenco delle aziende che hanno
trasmesso  il  rapporto  e  l'elenco  di  quelle  che  non  lo  hanno
trasmesso)). 
  ((3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con  proprio
decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della presente  disposizione,  di  concerto  con  il  Ministro
delegato per le pari opportunita', definisce, ai fini della redazione
del rapporto di cui al comma 1: 
    a) le indicazioni per la redazione del rapporto, che deve in ogni
caso indicare il numero dei lavoratori occupati di sesso femminile  e
di sesso maschile,  il  numero  dei  lavoratori  di  sesso  femminile
eventualmente in stato di gravidanza, il  numero  dei  lavoratori  di
sesso femminile e maschile eventualmente assunti nel corso dell'anno,
le differenze tra le retribuzioni iniziali dei lavoratori di  ciascun
sesso, l'inquadramento contrattuale e la funzione svolta  da  ciascun
lavoratore occupato, anche con riferimento alla distribuzione  fra  i
lavoratori dei contratti a tempo pieno e a  tempo  parziale,  nonche'
l'importo   della   retribuzione   complessiva   corrisposta,   delle
componenti accessorie del salario, delle indennita', anche  collegate
al risultato, dei bonus e di ogni altro beneficio in natura ovvero di
qualsiasi altra erogazione che siano stati eventualmente riconosciuti
a ciascun lavoratore. I dati di cui alla presente lettera non  devono
indicare  l'identita'  del  lavoratore,   del   quale   deve   essere
specificato solo il sesso. I medesimi dati,  sempre  specificando  il
sesso dei lavoratori, possono altresi' essere  raggruppati  per  aree
omogenee; 
    b) l'obbligo di inserire nel rapporto  informazioni  e  dati  sui
processi  di  selezione  in  fase  di  assunzione,  sui  processi  di
reclutamento,  sulle  procedure   utilizzate   per   l'accesso   alla
qualificazione professionale e  alla  formazione  manageriale,  sugli
strumenti  e  sulle  misure  resi  disponibili  per   promuovere   la
conciliazione dei tempi di  vita  e  di  lavoro,  sulla  presenza  di
politiche aziendali a garanzia di un ambiente di lavoro  inclusivo  e
rispettoso e sui criteri adottati per le progressioni di carriera; 
    c) le modalita' di accesso al rapporto da parte dei dipendenti  e
delle rappresentanze sindacali dell'azienda interessata, nel rispetto
della tutela dei dati personali, al fine di  usufruire  della  tutela
giudiziaria ai sensi del presente decreto)). 
  ((3-bis. Il decreto  di  cui  al  comma  3  definisce  altresi'  le
modalita' di trasmissione alla consigliera o al consigliere nazionale
di parita', entro il 31 dicembre di ogni anno,  dell'elenco,  redatto
su base regionale, delle aziende tenute all'obbligo di cui  al  comma
1, nonche'  le  modalita'  di  trasmissione  alle  consigliere  e  ai
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7  aprile  2014,  n.  56,  degli
elenchi riferiti ai rispettivi territori, entro  il  31  dicembre  di
ogni anno)). 
  4. Qualora, nei termini prescritti, le aziende di cui  al  comma  1
non trasmettano il  rapporto,  la  Direzione  regionale  del  lavoro,
previa segnalazione dei soggetti di cui al comma 2, invita le aziende
stesse a provvedere entro sessanta giorni. In caso di  inottemperanza
si applicano le sanzioni di  cui  all'articolo  11  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  19  marzo  1955,  n.  520.   ((Qualora
l'inottemperanza si protragga per oltre dodici mesi, e' disposta)) la
sospensione per  un  anno  dei  benefici  contributivi  eventualmente
goduti dall'azienda. 
  ((4-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro, nell'ambito delle  sue
attivita', verifica la veridicita' dei rapporti di cui  al  comma  1.
Nel caso di rapporto mendace o incompleto  si  applica  una  sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro)).