DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
                      Costituzione e componenti 
 
  (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 5, commi 1, 2, 3, 4, e 7) 
 
  1. Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di  parita'
di trattamento  ed  uguaglianza  di  opportunita'  tra  lavoratori  e
lavoratrici,  istituito  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, promuove, nell'ambito della competenza statale, la
rimozione delle discriminazioni e di ogni altro ostacolo  che  limiti
di fatto l'uguaglianza fra uomo e donna nell'accesso al lavoro, nella
promozione e nella  formazione  professionale,  nelle  condizioni  di
lavoro compresa la retribuzione,  nonche'  in  relazione  alle  forme
pensionistiche complementari collettive di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252. 
  2. Il Comitato e' composto da: 
    a) il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  o,  per  sua
delega, un Sottosegretario di Stato, con funzioni di presidente; 
    b) sei componenti designati dalle  confederazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; 
    c) sei componenti designati dalle  confederazioni  sindacali  dei
datori di lavoro dei diversi settori economici, comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    d) due componenti designati unitariamente dalle  associazioni  di
rappresentanza, assistenza e tutela del  movimento  cooperativo  piu'
rappresentative sul piano nazionale; 
    e) undici componenti designati dalle associazioni e dai movimenti
femminili piu' rappresentativi sul piano nazionale operanti nel campo
della parita' e delle pari opportunita' nel lavoro ((che  ne  abbiano
fatto richiesta)); 
    f) la consigliera o il consigliere nazionale di  parita'  di  cui
all'articolo 12, comma 2, del presente decreto. 
  2-bis. Le designazioni di cui al comma ((2)) sono effettuate  entro
trenta giorni dalla relativa richiesta. In caso di mancato tempestivo
riscontro, il  Comitato  puo'  essere  costituito  sulla  base  delle
designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione quando  pervengano
le designazioni mancanti. 
  3. Partecipano, inoltre, alle riunioni del Comitato, senza  diritto
di voto: 
    a)  ((tre  esperti))  in   materie   giuridiche,   economiche   e
sociologiche, con competenze in materia  di  lavoro  e  politiche  di
genere; 
  ((b) quattro rappresentanti, rispettivamente, del  Ministero  dello
sviluppo economico, del Dipartimento  della  funzione  pubblica,  del
Dipartimento per le pari  opportunita'  e  del  Dipartimento  per  le
politiche  della  famiglia  della  Presidenza   del   Consiglio   dei
ministri;)) 
  ((c) tre rappresentanti del Ministero del lavoro e delle  politiche
sociali, in rappresentanza  delle  Direzioni  generali  della  tutela
delle condizioni di lavoro e  delle  relazioni  industriali,  per  le
politiche attive, i servizi  per  il  lavoro  e  la  formazione,  per
l'inclusione e le politiche sociali;)) 
    c-bis) ((LETTERA SOPPRESSA  DAL  D.LGS.  14  SETTEMBRE  2015,  N.
151)); 
  4. I componenti del Comitato durano  in  carica  tre  anni  e  sono
nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Per  ogni
componente  effettivo  e'  nominato  un   supplente.   In   caso   di
sostituzione di un componente, il nuovo  componente  dura  in  carica
fino alla scadenza del Comitato. 
  5. Il vicepresidente del Comitato e'  designato  dal  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali nell'ambito dei suoi componenti. 
                                                               ((13)) 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 ha  disposto  (con  l'art.  28,
comma 2) che "Il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi  di
parita' di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra  lavoratori
e lavoratrici gia' costituito alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente  decreto  legislativo  continua  ad   operare   nell'attuale
composizione fino alla naturale scadenza".